Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24085 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. IURILLI MARCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE QUARRATA (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA

presso a CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. VANNUCCI IOLE giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/04/2009 R.G.N. 1987/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato IOLE VANNUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7-4-2009 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione del tribunale di Pistoia, ha rigettato la domanda proposta da G.M. contro il Comune di Quarrata per il risarcimento dei danni alla persona ed all’auto causati dalla presenza di una buca della profondità di 15 cm. sul lato destro della strada, su cui si era portato improvvisamente l’attore per evitare collisione con altra auto antagonista. Riteneva la Corte di appello che sussistesse la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ., essendo la strada posta nel perimetro urbano, ma che la responsabilità del Comune era da escludere per interruzione del nesso causale dovuto alla condotta dell’autista che si poneva come unica ed esclusiva causa di danno.

Propone ricorso per cassazione G.M. con due motivi.

Resiste con controricoso il Comune di Quarrata illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di nullità della notifica del ricorso perchè notificato al procuratore nell’ottobre 2009, mentre era deceduto ad agosto 2009, è infondata.

La notifica è stata effettuata non solo al difensore deceduto, ma anche al comune personalmente per quanto presso il proprio domiciliatario, soggetto non deceduto egualmente avvocato, ma diverso rispetto al difensore. Tuttavia il controricorso va dichiarato inammissibile per essere stato notificato fuori termine (370 c.p.c.).

2. Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha applicato l’art. 1227 c.c., comma 2 ritenendo, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.,che la mancata diligenza nella guida da parte del G. fosse interruttiva del nesso di causalità.

3.1 Il motivo è inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi della sentenza.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490;

Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046).

3.2 La Corte di Appello,nell’ambito della responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. ritenuta applicabile alla fattispecie, ha escluso che il comportamento del G. fosse fonte di corresponsablità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1,come affermato dal Tribunale, ma ha ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l’evento, ossia si fosse inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Comportamento costituito nell’essersi spostato sulla parte destra della carreggiata a causa di una disattenzione, occupando la zanella (o banchina) adiacente, in assenza di provata necessità ed in concomitanza con una velocità non adeguata ai luoghi.

Di conseguenza la censura con cui il ricorrente lamenta l’applicazione da parte della Corte di Appello dell’art. 1227 c.c., comma 2 non coglie l’effettivo decisum della sentenza ,in quanto la Corte di merito non ha fatto riferimento a tale norma, ma ha riconosciuto al comportamento del danneggiato efficacia causale esclusiva.

4. Come secondo motivo di ricorso viene denunziato vizio motivazionale circa l’affermata interruzione del nesso di causalità fra il comportamento della Pubblica amministrazione ed il sinistro de quo.

4.1 Il motivo è infondato.

Va, sotto questo profilo, premesso che, gli apprezzamenti del giudice del merito sulla sussistenza del nesso di causalità e della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che, se immune da errori giuridici e vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9794; Cass. 29 aprile 1996, n. 3939).

4.2 Nella fattispecie, accertato che mancava la prova dell’esistenza di una buca sulla sede stradale e che la zanella laterale era perfettamente visibile in considerazione delle perfette condizioni di luce, con valutazione immune da censure, il giudice di appello ha accertato l’efficienza causale esclusiva del comportamento del conducente per la velocità eccessiva imprudente e pericolosa, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, tenuto conto che la sede stradale era bagnata, e per l’ingiustificato spostamento al margine estremo della carreggiata.

Tale valutazione che attiene al merito non è più censurabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso è rigettato. Le spese per effetto della sola discussione orale seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.800,00 per onorario,oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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