Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24085 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 21/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24746-2014 proposto da:

V.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASTELFIDARDO 31, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO BUSSETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MUROLO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BISCEGLIE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 14 aprile 2003, V.N.M. esponeva che, mentre percorreva un marciapiedi nell’abitato di (OMISSIS), a causa di una interruzione al cordolo dello stesso, nascosta da alcuni vasi adiacenti, era caduta rovinosamente a terra, subendo una frattura e per tale motivo aveva evocato, davanti al Tribunale di Trani, il Comune di Bisceglie, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità e il risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre alle spese. Costituitasi l’amministrazione comunale aveva contestato la pretesa, attesa la visibilità dell’interruzione del cordolo. La causa, espletati mezzi istruttori, è stata decisa con sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2009 che ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che l’attrice non aveva provato la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, aggiungendo che l’interruzione del cordolo era ben visibile;

avverso tale sentenza proponeva appello la V., con citazione notificata il 26 marzo 2010 e si costituiva l’amministrazione comunale contestando il gravame. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24 febbraio 2014 rigettava l’appello con condanna della V. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.N.M. sulla base di due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 14 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 rilevando che la situazione dei luoghi, quale risultava dai documenti acquisiti, era differente rispetto a quella posta a sostegno della sentenza di appello, con particolare riferimento all’esistenza di un’inclinazione del bordo del marciapiede, assimilabile a quella esistente davanti ad un “passo carrabile”;

con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze della prova testimoniale e il fatto che i vasi posti nelle immediate vicinanze dello scivolo limitavano la visibilità “a causa dell’ombra proiettata”;

i motivi possono essere valutati congiuntamente perchè strettamente connessi, in quanto riferiti in entrambi alla ricostruzione in fatto della dinamica con valutazione delle prove differente rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. I motivi sono inammissibili per difetto di specificità, poichè la Corte d’Appello ha adottato una doppia motivazione (pagina 5 della sentenza): con la prima, ha confermato la valutazione operata dal Tribunale riguardo alla assenza di prova in ordine al nesso di causalità (“correttamente il primo giudice ha ritenuto la confusa l’allegazione della dinamica dell’incidente”). Tale motivazione non è intaccata dalle censure della ricorrente. Con autonoma e autosufficiente argomentazione ha poi rilevato, in fatto, che l’interruzione del cordolo era rappresentata da una sorta di scivolo e cioè un piano di scorrimento fra la carreggiata ed il marciapiede, che era venuto ad assumere “le caratteristiche del passo carrabile” e che per tale motivo costituiva un profilo fisiologico del marciapiede, come avviene nel caso di “passo carrabile, scivolo per disabili, copertura di impianti sotto terra, eccetera”. Pertanto, anche sotto tale profilo la censura non coglie nel segno, poichè la Corte non ha affermato l’esistenza di un passo carrabile, ma ha descritto le caratteristiche dell’interruzione del cordolo, evidenziando che si trattava di un profilo fisiologico, perfettamente visibile e che non autorizzava il pedone a fare affidamento sulla continuità del cordolo esterno del marciapiedi. Anche tali profili non sono intaccati dalle censure della ricorrente. I motivi sono, altresì, inammissibili, poichè si richiede alla Corte di legittimità di rivalutare il materiale probatorio con considerazioni che riguardano esclusivamente il fatto e che sono, al contrario, di esclusiva competenza del giudice di merito;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nessun provvedimento va adottato riguardo alla regolamentazione delle spese di lite atteso che controparte non ha svolto, in questa sede, attività difensiva. Ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA