Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24084 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CESARE PAVESE 60, presso lo studio dell’avvocato INPA

SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZUTO FRANCESCO VALERIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato MOTTI BARSINI

GIUSEPPE LUDOVICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DARA’ GABRIELE, CARLO VARVARO, con procura speciale del

dott. AGOSTINO GRIMALDI Notaio in Termini Imerese, del 12/09/2011,

rep. n. 68974;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1555/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2008; 1299/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GABRIELE DARA’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine, rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26-11-2008 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione del tribunale, ha accolto la domanda di condanna generica di G.F. al risarcimento del danno subito da M.L. per il calcio infertogli da un bovino del G., all’interno della stalla di sua proprietà.

La Corte di appello ha ritenuto attendibili i testi D.M. e P. secondo i quali il sinistro era avvenuto all’interno della stalla del G. ed a causa di un colpo inferto da un bovino di sua proprietà.

La Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità oggettiva a norma dell’art. 2052 cod. civ, in assenza di prova liberatoria del fortuito.

Avverso detta sentenza propone ricorso G.F. con tre motivi.

Si difende con controricorso M.L., illustrato da memoria.

Il collegio invita il consigliere estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell’attendbilità del teste D.M..

2. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione in ordine alla valutazione dell’attendista del teste P..

3. I due motivi sono infondati.

La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Cass. civ., sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42.

4. Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione in ordine alla mancata prova del fortuito come causa di esonero della responsabilità ai senso dell’art.2052 c.c..

5. Il Motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che il G., cui incombeva l’onere, non ha fornito la prova del fortuito e che pure a voler ammettere che il M. si trovasse nella stalla per visionare bovini per l’acquisto, questa circostanza non configurava il fortuito idoneo ad esonerare il G. dalla responsabilità in ordine all’azione del bovino.

Il ricorrente contesta tale valutazioni richiedendo a questa Corte una diversa valutazione di merito inammissibile in questa sede di legittimità quando la valutazione del giudice di merito è coerente ed immune da vizi logici.

Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA