Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24084 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12999-2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO MARABINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2529/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 12/9/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da O.E., nato in Nigeria il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna di essere fuggito dal proprio paese perché dopo la morte del padre non era in grado di mantenersi e così era andato a lavorare in Libia e da lì era venuto in Italia.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art., violazione e falsa applicazione della Dir. 2004/83 CE, artt. 2,4,9,15 e 20, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, e all’art. 5 c.p.c., nonché violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, dell’art. 14, lett. A), B), e C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, in quanto la Corte di Appello di Bologna non ha ritenuto di concedere la protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. 2004/83 CE, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha confermato il provvedimento di rigetto affermando che la situazione di violenza in Nigeria era limitata ad una determinata area del paese e non in tutto lo Stato di origine e, così facendo, ha violato la normativa di cui sopra in quanto, al contrario di altri Stati, lo Stato italiano non aveva recepito la Dir., art. 8, e pertanto non era consentito negare la protezione allo straniero anche se nello Stato di origine avrebbe potuto trasferirsi e stabilirsi in una zona sicura del territorio lontano da quella pericolosa.

Il motivo di ricorso è infondato sotto tale profilo. Infatti è vero che “In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nella Dir. 2004/83/CE, art. 8, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva.” Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012.

Nella fattispecie tuttavia la sentenza impugnata non afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente, cioè l’Edostate, non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio e pertanto la censura avanzata non coglie nel segno e deve essere respinta.

In tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario; sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. n. 13088 del 2019; Cass. n. 18540 del 2019). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – sulla scorta di fonti internazionali citate nel provvedimento – che la zona di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata.

In ogni caso nell’ipotesi in cui il giudice-come nel caso concreto – abbia, bensì, fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri – riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999). Nella specie, il ricorrente non ha adempiuto tale onere, con specifico riferimento alla regione di provenienza, atteso che l’unica fonte citata (Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 gennaio 2020), parla, a proposito della Nigeria, di conflitto armato “regionalizzato”, non generalizzato, come prevede il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il secondo motivo è inammissibile. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019). Ne’ il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

Le circostanze della avvenuta integrazione nel paese di accoglienza nonché dello svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente asilo, non costituiscono da sole un parametro che possa giustificare la concessione della protezione umanitaria. Infatti questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (Cass. sez. 1, n. 4455/2018 e S. Unite 29459/2019). Nella fattispecie la Corte di merito ha escluso di possibilità di effettuare tale valutazione stante la non credibilità del ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-prima sezione della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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