Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24083 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11249-2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA ENRIETTI, LORENZO

IMPERATO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 18/06/2014, depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano difensore del ricorrente che si

riporta agli atti e alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Piemonte, con la sentenza n.1204/24/14, depositata il 23.10.2014, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 l’accertamento emesso nei confronti di B.M. relativo ad IVA e accessori per l’anno 2005.

La parte ricorrente, impugnando innanzi a questa Corte la sentenza di appello, deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto della censura.

Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Il ricorso, nei termini di seguito esposti, è manifestamente fondato e va accolto.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.”

Orbene, la decisione impugnata, vertendosi pacificamente in tema di accertamenti compiuti c.d. a tavolino e dunque presso gli Ufficio fiscali, non si è uniformata ai superiori principi rispetto al tributo IVA oggetto del contendere.

La CTR si è infatti limitata a ritenere irrilevante detto obbligo di contraddittorio procedimentale, omettendo di acclarare l’assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo. La CTR, per converso, era tenuta a verificare se il contribuente avesse, nel ricorso introduttivo, assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, eventualmente poi valutando se gli elementi esposti avessero o meno natura puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto -cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 -.

Orbene, la decisione impugnata non ha svolto gli accertamenti sopra enunciati e va, nei limiti sopra esposti, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed al liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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