Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24083 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 29/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25101-2015 proposto da:

PROVINCIA TRIESTE, in persona del Presidente in carica pro tempore,

FONDAZIONE A.C. E M.B.G. in persona del

legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO STERN giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.E., erede di G.A., D.C.N., B.I.,

P.N. erede di L.A., S.L., RU.AL.

erede DI.MO.EN., SO.LI. erede di

E.G., GO.FA. erede di go.fr., LE.CL.,

BU.SI. erede di CO.CA., Z.A., Q.G. erede di

T.R., PU.MA. erede di GI.GI.,

CL.MA., F.A. erede di SA.AN., CO.AL. erede di

CI.GI., PR.VI., ST.CO., SO.AD.,

CA.SA. erede di CA.VI., BU.SI. erede di

BU.GI., BA.DO., erede di BA.FE., SA.OL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GG BELLI 39, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M.;

– intimati –

Nonchè da:

M.M., DA.GI., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LIVIO BERNOT giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 179/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato PAOLO STERN;

udito l’Avvocato FRANCESCO MANGAZZO per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dalla richiesta, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Trieste, di revocazione della sentenza n. 701/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste. L’Ente pubblico ha lamentato l’errore nella ricostruzione del fatto processuale, ed in particolare, nel non avere applicato il Regolamento) per la locazione degli Stabili Provinciale, adottato dalla Giunta Provinciale di Trieste nel 2004, vincolante tra le parti dedotto in giudizio a fondamento del gravame a suo tempo proposto dalla medesima Provincia e dalla Fondazione C. e B.G. e erroneamente ritenuto non prodotto o prodotto solo in stralcio.

2. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 179 del 16 marzo 2015 ha rigettato la domanda di revocazione della sentenza ritenendo l’irrilevanza dell’errore percettivo in quanto il primo giudice ritenne doversi applicare il canone sociale, si che doveva essere restituito ex L. n. 392 del 1978 (salvo conclusione contrattuale disciplinata da detta legge) sulla base della tipologia convenzionale, della qualità dei soggetti assegnatari, degli ordini del GMA, del procedimento di determinazione del canone, degli intenti che avevano mosso l’Amministrazione. Infatti l’Amministrazione aveva sostenuto in primo grado la qualifica di alloggi di servizi mentre in secondo grado che il regolamento era applicabile ad ogni tipo di alloggio in godimento, così modificando la prospettazione di applicabilità dello stesso.

La corte di merito ha compensato le spese in applicazione della legge n. 51 del 2006 stante la soccombenza e la peculiarità della vicenda.

3. Avverso tale pronunzia la Provincia di Trieste propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

3.1 Resistono con controricorso, illustrato da memoria, R.E. ed altri, e con controricorso e con ricorso incidentale con un motivo M.M. e Da.Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Innanzitutto occorre esaminare il rilievo dei controricorrenti incidentali di improcedibilità del ricorso principale della Fondazione C. e M.B.G. per mancanza di procura.

Il rilievo è privo di consistenza. Infatti, pur risultando nell’intestazione del ricorso principale anche la Fondazione C. e M.B.G. da pag. 2 in poi è palese che la ricorrente è soltanto la Provincia di Trieste.

4.1. Con il primo ed unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al regolamento provinciale per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste deliberato dal consiglio provinciale con provvedimento n. 18 DD 11/3/2004”.

Lamenta che la sentenza della Corte d’Appello, nella parte rescissoria, sarebbe errata laddove ha escluso la rilevanza e decisività dell’errore in conseguenza della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie del Regolamento Provinciale del 2004 per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste, ritenendolo applicabile soltanto agli alloggi di servizio.

Infatti il Regolamento in questione sarebbe a tutti gli effetti una fonte normativa per tutti gli immobili in locazione o in uso della Provincia di Trieste che non può essere pretermessa e quindi troverebbe applicazione nel caso di specie atteso che esso non distingue tra alloggi di servizio e alloggi non di servizio. Tra l’altro, afferma parte ricorrente, oggetto della sentenza di prime cure sarebbe dovuta essere la determinazione del canone corrispettivo al godimento degli alloggi al momento della presentazione della domanda e non anche l’applicazione o meno del Regolamento nel 1952.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel caso di specie, infatti, il giudice d’appello ha espressamente affermato che la decisione non sarebbe mutata perchè il Tribunale aveva motivato la non applicabilità del regolamento e l’impugnazione si basava su ragioni diverse da quelle di 1 grado.

Ne consegue che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. n. 22520/2015; Cass. n. 24334/2014). E, nel caso, non lo è.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale M. e Da. lamentano che la Corte d’appello avrebbe errato perchè ha compensato le spese di lite per giusti motivi quando invece la causa di revocazione è stata integralmente rigettata e i giusti motivi sono generici.

Il motivo è inammissibile. Come riassunto in narrativa il giudice del merito ha indicato i giusti motivi per la compensazione delle spese, che il ricorso contesta con una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Nella specie si applica il regime di cui alla L. m. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a, essendo il giudizio (Ndr: testo originale non comprensibile) nel 2007.

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombente e si liquidano in dispositivo nei confronti dei controricorrenti R. ed altri e si compensano integralmente, stante la reciproca soccombenza, tra la Provincia di Trieste e M. e Da..

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale compensando le spese tra la Provincia di Trieste e M. e Da.. Condanna la Provincia di Trieste al pagamento in favore dei controricorrenti R.E. e altri, delle spese del giudizio di legittimità che liquida totale Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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