Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24082 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8539-2015 proposto da:

F.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

LAVIANI MANCINELLI, MELANIA SANTORO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/3/2014 la Corte d’Appello di Potenza, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di Bella e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Potenza n. 10107/03, ha respinto le domande proposte dal sig. F.P. nei confronti del Comune di Bella di risarcimento di danni lamentati a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per non avere adempiuto agli obblighi assunti con la convenzione del 15/11/1993 stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Bella – in persona del Commissario Prefettizio – e quest’ultimo (avente ad oggetto: a) la demolizione dell’edificio urbano di proprietà del medesimo “costituente l’U.M.I. n. 50/A del Piano di recupero a condizione di poterne recuperare gli elementi architettonici di maggior pregio”; b) il “versamento da parte dell’Amministrazione comunale, a titolo di corrispettivo, dell’importo di Lire 273.000.000; c) la “concessione al F. di costruire, in prossimità del sito della demolizione, altro immobile di caratura corrispondente a quella dell’edificio da demolire”; d) la realizzazione altresì da parte sua di “un muro di sostegno nella parte di giardino, al confine tra l’area di sedime del demolendo fabbricato, la quale sarebbe rimasta di proprietà del F.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Bella.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 1321,1322 e 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 1353,1360 e 1367 c.c., L. n. 142 del 1990, art. 46 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “omesso esame” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” della L. n. 241 del 1990, art. 11 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 e il 6 motivo denunzia violazione dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “citazione notificata il 20.01.1995, all'”atto del 15.11.1993”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello incidentale, alla “nota racc. a/r del 27.01.1994”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve ulteriormente porsi in rilievo, con particolare riferimento al 2, al 5 e al 6 motivo, che il ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi,,vuto in particolare riguardo al 1 motivo (con il quale il ricorrente denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 1321,1322 e 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia “escluso la natura contrattuale dell’accordo 15.11.1993”, laddove trattasi di “un vero e proprio contratto di cessione in favore del Comune della proprietà dell’immobile F.,… con innegabile finalità traslativa di un diritto connotata da un contenuto sia pure più ampio rispetto a quello dei contratti tipici e nominati previsti dal codice civile”, come si evince sia dalla lettera del medesimo che dal “comportamento anche successivo delle parti”) nonchè al 4 motivo (con il quale il ricorrente denunzia “violazione ed erronea applicazione” della L. n. 241 del 1990, art. 11 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia del tutto erroneamente “ritenuto di dover attribuire alla convenzione del 15.11.1993 natura di atto meramente endoprocedimentale non soggetto alle prescrizioni codicistiche…” laddove “se… avesse fatto applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 11 nel cui ambito rientrano le convenzioni urbanistiche… Non avrebbe potuto escludere… la natura contrattuale dell’accordo”), come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e suggellato dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale la convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, sicchè le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l’esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo della convenzione originaria, intercorso tra comune e parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva, tra questi esistente (v. Cass., Sez. Un., 5/10/2016, n. 19914).

Ha infatti in particolare affermato che la “convenzione, stipulata tra il Comune ed il privato, col quale quest’ultimo si obbligava a cedere all’Ente l’edificio preesistente, al fine di conseguire il rilascio della concessione edilizia per realizzarne uno nuovo (oltre a un corrispettivo in denaro a carico dell’Ente); e come tale rientra nella tipologia degli accordi endoprocessuali rivolti al conseguimento dell’autorizzazione edilizia introdotti dalla L. n. 765 del 1967, art. 10. Trattasi invero di materia per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, L. n. 10 del 1977, ex art. 16 e L. n. 241 del 1990, art. 11 (la Delib. 30 giugno 1994, menzionata sub 1.7, fu appunto impugnata in quella sede…; A riscontro di tale natura giuridica, di stampo prettamente pubblicistico, va notato che l’efficacia dell’accordo era logicamente subordinata alla approvazione della proposta di variante alla strumento urbanistico… Ciò posto, deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un “facere” o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico non costituisce un atto di diritto privato, nè ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia” (Cass. sez. 1, sentenza 9314 del 17.4.13)”.

A tale stregua il motivo si profila come inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass., 21/03/2017, n. 7155).

Emerge evidente che le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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