Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24081 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/10/2020), n.24081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26794-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNA ORLANDO, RAFFAELE PIGNATARO, giusta

procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3074/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza 3074/48/2015 della C.T.R. della Campania, che ha rigettato l’appello, dalla stessa proposto contro la decisione della C.T.P. di Napoli che aveva accolto l’impugnazione di B.N., contro l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS).

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che gli immobili utilizzati erano pacificamente strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica esercitata dal contribuente, sicchè avrebbero dovuto essere considerati fabbricati rurali, rientranti nella categoria catastale D/10.

L’intimato si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è affidato a due motivi.

a) Col primo, la ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La decisione impugnata sarebbe consistita in una serie di affermazioni apodittiche, prive di specificazione degli elementi di valutazione e della documentazione a supporto, oltre che dell’esame di quanto dedotto dall’Ufficio, in merito all’omessa certificazione di controparte.

b) Con il secondo motivo, sostiene l’erronea applicazione del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, comma 5, e della L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3. La categoria D/10, applicata dalla CTR, avrebbe presupposto un controllo delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile, per valutarne la strumentalità e non suscettibilità di altra destinazione senza radicali trasformazioni, non essendo sufficiente l’iscrizione agli albi preposti all’attività ed il possesso dell’autorizzazione comunale per lo svolgimento dell’attività di agriturismo.

I due motivi – che, per la loro consequenzialità logica, possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati.

In tema di classamento, il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), può essere riconosciuto ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 (ora art. 32), o anche di quelle aggiunte dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 34 bis, (Sez. 5, n. 14013 del 03/08/2012).

I presupposti per valutare la strumentalità consistono nella funzione produttiva connessa all’attività agricola nonchè nell’identificazione di tale funzione con le caratteristiche proprie dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti installati, di modo che la tipologia del complesso sia tale da renderlo insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni.

Orbene, tali valutazioni sono totalmente assenti nella decisione impugnata, che consiste in un concentrato di assiomi ed in cui la mancanza della parte narrativa impedisce altresì la comprensione dell’iter logico seguito dai giudici di merito per l’accoglimento delle tesi del contribuente.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cass. n. 12664/2012). In altri termini ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.(Cass. n. 13977/2019; cass. 22232/2016). In tali decisioni è stato messo in evidenza che: “…l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 c n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)…..”.

L’impugnata decisione deve, pertanto, essere annullata per carenza di motivazione e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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