Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24081 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. III, 17/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LAMURAGLIA MICHELE con studio in 70121 BARI, Via Abate

Gimma, 43, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’amministratore p.t., rag. D.B.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato DI

PANTALEO BENEDETTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2008 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

31/07/2008; R.G.N.A.C.C. 1011/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 luglio 2008 il Tribunale di Trani rigettava l’opposizione all’esecuzione avviata dal condominio di via (OMISSIS) nei confronti di M.G. escludendo la censurabilità dell’errore materiale contenuto in un titolo esecutivo a norma dell’art. 615 c.p.c. essendo invece impugnabile a norma dell’art. 617 c.c. e la proponibilità dell’opposizione per fatti impeditivi, estintivi e modificativi, da far valere invece nel giudizio di impugnazione di merito.

Ricorre per cassazione M.G. cui resiste il condominio di via (OMISSIS) che ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va esaminato il rilievo del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività. Il rilievo è fondato.

Ed infatti ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato ha l’onere di eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria a norma del citato art. 82, comma 2. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione (ex multis S.U. 20845 del 2007, 19001 del 2010). Nella specie l’opponente M. ha eletto domicilio presso lo studio del suo difensore in Santo Spirito (Bari) e pertanto la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Trani gli è stata notificata, a cura del Condominio di Bari, presso la cancelleria a norma del suddetto art. 82 il 14 novembre 2008. Ne consegue che il ricorso del M. per cassazione del luglio 2009 è tardivo.

La omessa indicazione dei fatti di causa nella sentenza impugnata e la conseguente astrattezza delle ragioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione. Il Collegio Ha Stabilito (Ndr: Testo Originale Non Comprensibile).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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