Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24081 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2398-2015 proposto da:

S.Q.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GALLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA-MUTUA ASSICURATRICE ROMANA in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof.

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo

studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ATAC SPA, C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6691/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato A. GALLI;

udito l’Avvocato M. TORTORELLA;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/12/2013 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal sig. S.Q.C.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 19809/2006, ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti della società Fata Assicurazioni s.p.a. e del sig. R.M.E. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) verso le ore 0,30, allorquando “alla guida del ciclomotore Malaguti n. (OMISSIS) con a bordo la trasportata Jaqueline Garcia Fernandez, mentre percorreva viale (OMISSIS), giunto a (OMISSIS), impegnava la corsia di sinistra della propria carreggiata e veniva urtato dall’autobus modello Fiat Iveco linea (OMISSIS) tg. (OMISSIS) il cui conducente, C.S., dopo aver superato da destra il motociclo, effettuava una manovra di svolta a sinistra per imboccare corso Italia, violando la segnaletica orizzontale che obbligava a proseguire dritto”, sicchè urtava il motociclo e il S. cadeva a terra, venendo quindi trascinato per alcuni metri “fino a quando il conducente dell’autobus arrestava la marcia e scendeva dal proprio mezzo”, e, constatato che il predetto “era rimasto incastrato sotto la ruota dell’autobus”, vi risaliva ed “effettuava la retromarcia, provocando con la ruota il distacco della gamba”.

In particolare, ha ascritto alla concorrente paritaria colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti la verificazione del sinistro de quo (in luogo della ripartizione operata dal giudice di prime cure nei termini del 70% a carico del S. e del 30% a carico del C.), conseguentemente rideterminando in aumento l’ammontare spettante al predetto e solidalmente a carico dell’Atac, del le Assicurazioni di Roma e del C..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “verbale dei vigili urbani”, alle “dichiarazioni dei testi escussi”, al “grafico planimetrico allegato al verbale dei Vigili Urbani (cfr. allegato 3 del fascicolo di 1 grado)”, all'”atto di appello”, alla “relazione medico-legale di parte”, alla CTU, alle “dichiarazioni rilasciate dal sig. C. in sede di interrogatorio formale”, ai “documenti prodotti”, alla “propria comparsa conclusionale”, alla “pag. 9 della comparsa conclusionale di parte di secondo grado”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve ulteriormente porsi in rilievo che il ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione o l’omesso e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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