Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24081 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25561-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA TERRACCIANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonché contro

P.M.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

nonché contro

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2475/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2017 R.G.N. 4785/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO;

visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con

modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato

conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M. ha agito davanti al Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (di seguito, Miur), il suo diritto al trattenimento in servizio per il biennio 2014/2016 presso l’Accademia Nazionale di Danza di cui era direttrice dal 1996.

La domanda veniva rigettata in primo grado per il motivo, ritenuto assorbente, che, se anche il D.L. n. 90 del 2014, art. 1 non avesse abrogato l’istituto del trattenimento in servizio per il raggiungimento dei minimi contributivi, la P. non avrebbe avuto diritto al beneficio, in quanto già fruitrice di trattamento pensionistico Enpals.

2. Raggiunta dal gravame della lavoratrice, la Corte d’Appello di Roma lo ha rigettato, sulla base di argomenti diametralmente opposti a quelli utilizzati dal giudice di prime cure, ritenendo infatti che, sebbene la pensione Enpals non potesse ritenersi ostativa per il raggiungimento dei requisiti di pensione quale pubblico dipendente, in realtà decisiva era l’avvenuta abrogazione, ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 1, anche dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, e ciò in quanto, sebbene tale previsione non fosse contemplata tra quelle espressamente abrogate, la norma aveva inteso abolire l’istituto in generale e quindi anche in relazione all’ipotesi regolata dal diritto scolastico.

2. La P. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il Miur ha resistito con, contro ricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, cui la P. ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la P. denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.L. n. 90 del 2014, art. 1 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, oltre che dell’art. 38 Cost., sostenendo che l’assunto in ordine all’abrogazione del predetto art. 509 sarebbe infondato e che anche un’interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di disattenderlo.

2. Il motivo è fondato.

3. il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 a parte altri commi che qui non interessano, prevedeva, al comma 3 che “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” ed al comma 5 che “al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.

La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. n. 421 del 1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.

E’ chiaro quindi che il D.L. n. 90 del 2014, art. 1 abrogando l’art. 16 cit., ha caducato l’ipotesi di cui all’art. 509, comma 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.

Non si può invece ritenere soppressa anche l’ipotesi di cui all’art. 509 cit., comma 3 di per sé indipendente dalle previsioni dell’abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione.

Il ragionamento giuridico della Corte territoriale è quindi errato, il che giustifica la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione di quanto qui stabilito.

4. Il ricorso incidentale del Miur ripropone il tema del rapporto tra il diritto azionato e la pensione Enpals di cui gode la P. ed è da ritenere inammissibile, dovendosi condividere la valutazione del Pubblico Ministero secondo cui, in mancanza di soccombenza rispetto all’esito ultimo di merito, la parte che abbia visto disattendere una questione parimenti addotta come ostativa al diritto rivendicato, non è per ciò solo legittimata all’impugnazione. Anche tale questione dovrà quindi essere affrontata dalla Corte del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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