Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24080 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28819-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4354/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 25/03/2014, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro S.L. per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis TUIR. Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era tempestiva, decorrendo il termine di decadenza dall’epoca di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di Giustizia.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba, essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Il motivo è manifestamente fondato. La questione di diritto proposta dalla presente causa dall’Agenzia ricorrente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Il discorso non sembra potere mutare sotto il profilo della tutela dell’affidamento – al quale ha fatto specifico riferimento la CTR – dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Alla stregua di tali principi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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