Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24080 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24080 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 699 del R.G. anno 2013
proposto da:
CAKA Mariglena ,

domiciliata in ROMA, via Piemonte 39/a presso

l’avv. Edmondo Tomaselli che la rappresenta e difende per procura
ricorrente

speciale a margine

contro
Ministero dell’Interno
intimati

Prefetto UTG di Roma

avverso il decreto in data 8.10.2012 del Giudice di Pace di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA il Collegio
che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c.
ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso:
CHE la cittadina albanese Mariglena CAKA venne espulsa con decreto del
Prefetto di Roma 4.10.2012 adottato ex art. 13 c. 2 lett. A del d.lgs.
286/1998 ed il Questore con provvedimento 4.10.2012 ne dispose il
trattenimento temporaneo – preespulsivo – presso il CPTA di Roma P.te
Galeria; il giudice di Pace con ordinanza 8.10.2012 convalidò la misura
affermandone la legalità e negando sussistessero condizioni ostative alla
relativa esecuzione;

1

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Data pubblicazione: 24/10/2013

CHE per la cassazione di tale ordinanza la CAKA ha proposto ricorso
20.12.2012 (cui gli intimati non hanno opposto difese) affermando che
ogni provvedimento espulsivo, anche esecutivo, sarebbe stato inibito
alla “moratoria” di cui all’art. 5 c. 6 del d.lgs. 109/2012, dettata per favorire la definizione delle procedure di emersione dallo stesso testo introdotte;
OSSERVA il Collegio
CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, come esatta-

critici ), posto che, quand’anche si volesse ritenere – cosa esclusa dalla
giurisprudenza di questa Corte – che al Giudice della convalida spetti
altro che il controllo sulla esistenza ed efficacia dell’atto espulsivo e che
dunque possa incidentalmente sindacarne la legalità, è di rilievo assorbente che la ipotesi della moratoria ex lege prospettata dal ricorso sia
ipotesi totalmente inconsistente, visto che l’art. 5 comma 11 dello stesso
decreto delegato inibisce le espulsioni Pe r le sole procedure in concreto
pendenti nel vigore delle norme di sanatoria e che in nessun luogo del
ricorso la CAKA afferma che nel di lei interesse venne presentata domanda di emersione
CHE, pertanto. il ricorso deve essere rigettato essendo affidato a censura in diritto totalmente inconsistente;
CHE non è luogo a regolare le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Sesta ezione Civile il 24.09.2013.

mente detto in relazione (senza che la ricorrente abbia mosso rilievi

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