Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24080 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 15/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CR7 IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico, dott.

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI, 76,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO DEL VECCHIO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO RODI SRL, in persona del legale rappresentante FRANCESCO

RONGA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EGIDIO LAMBERTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C. COSTRUZIONI GENERALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1943/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/4/2011 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Centro Rodi s.r.l., conduttrice di 5 appartamenti posti al 2 piano dello stabile sito in (OMISSIS), e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli 22/9/2008, ha condannato la locatrice società C. Costruzioni s.n.c. al pagamento di somma a titolo di differenza tra il credito della medesima e il maggior credito della suindicata conduttrice, stante la ravvisata sussistenza delle addizioni dalla medesima apportate, come accertato dalla CTU disposta in grado d’appello.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società CR7 Immobiliare s.r.l. (già C. Costruzioni s.n.c.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Centro Rodi s.r.l..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 32 e 79 l. loc., artt. 1592,1593, 16867 (?), c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, la sentenza impugnata), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilità – ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “contratto registrato il 18 gennaio 1999”, alla “citazione del 27 febbraio 2004”, alla “domanda riconvenzionale”, alla “comparsa conclusionale di primo grado”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “comparsa di risposta di appello della S.n.c. C. Costruzioni (v. produzione di parte appellata)”, alla CTU, a “tutte le difese di appello (v. in particolare la 2^ comparsa conclusionale (in produzione appellata, pag. 3 e segg.)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Deve per altro verso ribadirsi che anche in ipotesi di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. il principio l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati (e in particolare alla “quietanza”) di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Centro Rodi s.r.l., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Centro Rodi s.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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