Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2408 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 14/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A.F., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Mazzini n. 73, presso l’avv. Enzo Augusto, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Bari;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 84/3/09, depositata il 15 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.A.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, le è stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2003.

Il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, poichè la contribuente, medico convenzionato con il S.s.n., disponeva di uno studio ben attrezzato (come previsto nella convenzione), si avvaleva della collaborazione di una segretaria e aveva l’obbligo di nominare un sostituto in caso di impedimento.

2. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, nonchè vizio di motivazione, insistendo nella tesi della inesistenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo dell’IRAP.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato, al riguardo, i seguenti principi: a) la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (tra altre, Cass. nn. 10240 del 2010, 1158 del 2012, 13405 del 2016); b) i compensi corrisposti ai colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, non rilevano ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Cass. n. 20088 del 2016); c) il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016).

2. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

3. Sussistono giusti motivi, in considerazione soprattutto dell’epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio

2017

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