Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2408 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2408 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 14949-2007 proposto da:
IRWIN S.R.L. 09486120158, in persona del legale
rappresentante sig. TIMOTEO TOMASSETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo
studio dell’avvocato FORGIONE CIRIACO, che la
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

TOMASSETTI MARCELLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TENUTA NOGARE S.R.L. 03241970288, in persona del
legale rappresentante pro tempore sig. GIANCARLO

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

LONGO, LONGO GIANCARLO in proprio, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, ptesso lo
. «
studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,
che
li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOLDRIN
PAOLO giusta delega in atti;

nonchè contro

JOLLY IMMOBILIARE S.R.L. 02444420281, in persona del
legale rappresentante e Presidente del Consiglio di
amministrazione sig. GIANCARLO BELLOTTO,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’Avvocato ZENATTO MAURO giusta procura
speciale notarile del Dott. Notaio NICOLA CASSANO in
PADOVA del 6/11/2013 rep. n. 187334;
– resistenti –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 06/04/2006 R.G.N. 349/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato CIRIACO FORGIONE;
udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO;
udito l’Avvocato MAURO ZENATTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il

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– controricorrenti –

rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/4/2006 la Corte d’Appello di Venezia,
reietto quello principale della società Irwin s.r.1., in
accoglimento del gravame in via incidentale interposto dalla
società Tenuta Nogare s.r.l. e in conseguente parziale riforma

risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di
capannone ad uso artigianale/industriale da erigere in Comune di
Codevigo dalla prima proposta nei confronti della seconda per
aver tardivamente consegnato l’immobile oggetto del contratto.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Irwin s.r.l. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 7 motivi.
Resistono con controricorso la società Tenuta Nogare s.r.l.
e il sig. Giancarlo Longo
La società Jolly s.r.l. partecipa alla discussione.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
All’esito della requisitoria del P.M. la società Jolly
s.r.l. deposita osservazioni scritte ex art. 379, ult. co .,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1355, in relazione all’art. 360, l ° co.
n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 2 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa

all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «Il contratto
epurato della clausola nulla nel quale permangano tutti i
requisiti di validità può essere validamente integrato dalle
norme dispositive sull’adempimento delle obbligazioni ? Ed
allorché siano mantenuti inalterati gli interessi perseguiti
dalle parti è valido a mente dell’art. 1419 c.c. ?>>.
Con il 3 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo i seguenti quesiti: «Nell’opera di
interpretazione delle clausole contrattuali, allorché sia omessa
la puntuale spiegazione della insufficienza dei principali
criteri del significato letterale delle espressioni e di quello
del collegamento logico delle clausole, in applicazione degli
artt. 1362 e 1363 c.c. può procedersi nella ricerca del
significato secondo il comportamento tenuto successivamente al
contratto ?
( Sub ) Nella determinazione della comune intenzione delle
parti mediante la valutazione del comportamento complessivo

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v-)

applicazione degli artt. 1325, 1183, 1184, 1419, in relazione

anche posteriore alla conclusione, in applicazione degli artt.
1362 e 1363 c.c. è corretto analizzare anche i fatti successivi
relativi alla fase patologica del rapporto ?
In un contratto sottoposto a condizione sospensiva
potestativa mista, il criterio interpretativo della buona fede

dispone di comportarsi in pendenza della condizione in modo tale
da conservare integre le ragioni di controparte, consente di
interpretare la clausola che prevede la conferma di una
obbligazione contrattuale entro un termine come clausola voluta
dalle parti per fissare un termine a garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione ?
Quando la ricerca del significato soggettivo non abbia
condotto ad un utile risultato, nel rispetto della gerarchia dei
criteri interpretativi, secondo l’art. 1367 c.c., deve
procedersi all’interpretazione della clausola nel senso
oggettivamente più ragionevole ai fini della conservazione del
contratto ?
( Sub ) trattandosi di contratto preliminare di locazione,
in applicazione dell’art. 1369 c.c. deve procedersi
all’interpretazione della clausola in modo tale da fissare un
momento in cui il bene promesso in godimento venga ad esistenza
e possa essere adempiuta l’obbligazione di consegna ?>>.
Con il 4 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1353, 1358, 1375, 1175, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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dell’art. 1366 c.c., secondo il richiamo all’art. 1358 c.c. che

Formula al riguardo il seguente quesito: «Nel contrato
sottoposto a condizione sospensiva potestativa mista, la parte
che non si sia attivata tempestivamente ed efficacemente per
ottenere l’avveramento della condizione costituita dal rilascio
della concessione edilizia di cui peraltro è naturalmente

1358 c.c. con conseguente imputabilità dell’inadempimento e
responsabilità per i danni che ne sono conseguiti ?>>.
Con il 5 ° , il 6 ° e il 7 0 motivo la ricorrente denunzia
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo i seguenti momenti di sintesi: <>.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito
li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto
la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale
stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità
al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non
consentire, in base alla loro sola lettura ( v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463 ), di

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ricostruzione dei fatti che il termine medesimo sarebbe privo di

individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di
precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter
circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento

che debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione
in più parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass.,
23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una
richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle
proprie tesi difensive.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non
recano la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e
nei termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/3/2007, n. 7258).
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e a

fortiori

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo,
giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).

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o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore dei
controricorrenti società Tenuta Nogare s.r.l. e sig. Longo,
nonché della società Jolly s.r.1., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati,
non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore dei
controricorrenti società Tenuta Nogare s.r.l. e sig. Longo; e in
complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge, in favore della società Jolly
s.r.l.

Roma, 19/11/2013

del medesimo.

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