Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24079 del 24/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27994-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 643/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 19/03/2014, depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP corrisposta dal dott. B.A..
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
La censura dell’Agenzia si appunta sulla circostanza che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare la qualifica di socio amministratore del B. nel Centro Odontoiatrico Savena del quale lo stesso si sarebbe avvalso per svolgere la di lui attività, usufruendo dei beni e delle strutture dello stesso.
Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debbo, essere decisa con le forme della motivazione semplificata.
La censura è inammissibile. L’Agenzia delle entrate per la prima volta nel ricorso per cassazione richiama l’esistenza di un rapporto di gestione del professionista rispetto al centro odontoiatrico Savona – correlato alla di lui carica di socio, consigliere e di amministratore del medesimo – che, come risulta dal ricorso per cassazione, in fase di appello era stato invece indicato richiamando il fatto che il B. era Direttore sanitario della detta struttura, mentre nel corso del giudizio di primo grado era stato indicato, stando al contenuto della decisione della CTP riportata in stralcio, come mero avvalimento delle strutture da parte del medico specialista – v. pag.2 penultimo capoverso ricorso per cassazione -.
Orbene, viene in tal modo prospettato un evidente profilo di novità rispetto a quanto dedotto nel giudizio di merito, tendendo la censura a dimostrare un elemento che secondo la giurisprudenza di questa Corte appare decisivo ai fini della configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione.
Ed infatti, questa Corte – Cass. n. 9692/2012, conf. Cass. n. 14878/2015 – esaminando una vicenda nella quale si controverteva dell’assoggettabilità a IRAP del reddito prodotto da un medico che esercitava l’attività chirurgica presso una clinica privata, ha ritenuto che “…ciò che rileva ai fini della autonoma organizzazione, che determina la sottoposizione ad IRAP, è l’esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all’interno di una struttura da altri gestita. Perciò ben può accadere che l’IRAP risulti inapplicabile a soggetti che realizzino guadagni cospicui, quando tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una “stabile organizzazione” di supporto avente consistenza oggettiva…”.
Orbene, risulta evidente come gli elementi fattuali per la prima volta evidenziati in sede di legittimità tendano a dimostrare quel rapporto di dipendenza della struttura ove il contribuente operava ed il professionista medesimo che non risultano, almeno dagli atti, essere stati esposti nella fase di merito.
D’altra parte, la censura tenderebbe ad evidenziare, in verità, un’omissione di fatti rilevanti per il giudizio che avrebbe dovuto imporre la censura con le forme del vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016