Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24079 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 03/02/2017, dep.13/10/2017),  n. 24079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15614-2015 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MASSACIUCCOLI 97, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAROSCIO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA, LA LEASEPLAU ITALIA SPA,

V.F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2274/2013 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. del 9/12/2014 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla sig. O.A. in relazione alla pronunzia Trib. Benevento n. 2274/2013, di parziale accoglimento della domanda dalla prima nei confronti del sig. V.F.S. e della società Bbva Autorenting s.p.a. nonchè della compagnia U.G.F. Assicurazioni s.p.a. proposta, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), verso le ore 17,15, allorquando l’ O. veniva investita “mentre concludeva l’attraversamento, a piedi, dell’incrocio di (OMISSIS), dall’automobile Mercedes C220, targata (OMISSIS), condotta… dal V., appartenente alla Maggiore Fleet s.p.a. ed assicurata dalla Aurora Assicurazioni s.p.a.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la O. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 190 e 191 c.p.c., art. 10 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso L. n. 106 del 2006, ex art. 3 del 30/06/2009”, alla comparsa di costituzione e risposta delle controparti nel giudizio di 1 grado, alla “relazione di intervento, completa degli allegati, redatta dai Vigili Urbani di Benevento”, alla CTU, alla sentenza del giudice di 1^ cure, all’atto di appello, alle “risultanze probatorie”, al “rilievo planimetrico”, alle “foto allegate”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che al di là della formulazione delle censure sotto il profilo della violazione di norme di diritto la ricorrente sostanzialmente si duole dell’erronea valutazione delle emergenze processuali senza nemmeno prospettare censura relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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