Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24078 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/10/2020), n.24078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6993-2016 proposto da:

FONDAZIONI COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3945/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ARRIGO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con riferimento alla dichiarazione di variazione per l’aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus un avviso di accertamento con cui modificava i dati di classamento e di rendita proposti con la dichiarazione DOCFA per il fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS) attribuendo la categoria D/4 invece di quella B/5 proposta.

La contribuente proponeva ricorso avverso tale atto deducendo che, non avendo l’attività della Fondazione fine di lucro, il fabbricato destinato a casa di riposo doveva essere incluso tra le case di cura e gli ospedali di categoria B.

La CTP di Brescia con sentenza n. 40/16/13, in parziale accoglimento del ricorso, attribuiva all’immobile la categoria B/2 mandando all’Agenzia di effettuare la stima diretta ed individuare la rendita conseguente.

Proposto gravame avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia con sentenza in data 17.9.2015 accoglieva l’appello ritenendo che correttamente l’A.F. avesse considerato l’immobile rientrante non già nelle categorie ordinarie del gruppo B ma in quelle speciali del gruppo D.

Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., – omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva esaminato il dedotto motivo di nullità dell’accertamento per difetto di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata aveva falsamente applicato le norme richiamate per avere ritenuto che la sola indicazione della nuova categoria catastale e della relativa rendita costituisse valida motivazione dell’accertamento.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6,8,61 e 62, in relazione all’art. 2697 c.c. – ex art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto legittima la modifica del classamento di immobile dalla categoria ordinaria a speciale sulla base degli elementi tecnici e contabili non indicati nell’avviso di accertamento e mai dimostrati nel corso del giudizio. In particolare l’agenzia avrebbe dovuto dimostrare lo scopo di lucro in relazione alla specifica finalizzazione ad “attività industriale o commerciale” dell’unità immobiliare.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (vedi Sez. 5, n. 29191/17).

Nella specie, la sentenza impugnata non pronunciandosi in merito allo specifico motivo di appello e passando all’esame delle questioni che presuppongono la validità dell’accertamento ha così implicitamente ritenuto infondata la censura.

Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.

Ed invero, in tema di classamento di immobili, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (vedi Cass. 31809/2018; Cass. 12777/2018).

Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato.

Va premesso che il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, dispone che “il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”.

A norma del D.P.R. n. 1142 del 1949, successivo art. 62, poi: “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); precisando altresì che in tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Vedi Cass. n. 22103 del 2018).

Pertanto, ai fini della classificazione, non rileva nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivi, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A – C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

Ebbene la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi innanzi affermati laddove, ha ritenuto, che l’immobile de quo pur rientrante nella categoria “case di cura ed ospedali” sia di per sè idoneo a produrre ricchezza.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio nonchè al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto del procedimento, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito nonchè le spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa le spese del merito e del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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