Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24078 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 26/09/2019), n.24078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

SENTENZA

sul ricorso n. 6737 – 2014 R.G. proposto da:

Avvocato V.M., – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale

erede di S.S.) – rappresentato e difeso disgiuntamente e

congiuntamente da se medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,

nonchè, giusta procura speciale a margine del ricorso,

dall’avvocato Fabiana Caroli e dall’avvocato Nicola Di Pierro;

V.S.G., – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

S.S.), rappresentato e difeso disgiuntamente e

congiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso,

dall’avvocato V.M., dall’avvocato Fabiana Caroli e

dall’avvocato Nicola Di Pierro; entrambi elettivamente domiciliati

in Roma, alla via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avvocato

Nicola Di Pierro.

– ricorrenti –

contro

M.M., – c.f. (OMISSIS) – A.M. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Claudio Bevilacqua che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Alberto Leone li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e

Avvocato SA.SI., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

disgiuntamente e congiuntamente da se medesima, ai sensi dell’art.

86 c.p.c., nonchè, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’avvocato Massimo Orsini e dall’avvocato Giovanni

Galoppi;

SA.PA., – c.f. (OMISSIS) – P.S.L. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avvocato

Sa.Si., dall’avvocato Massimo Orsini e dall’avvocato Giovanni

Galoppi; tutte elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sistina,

n. 42, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Galoppi.

– controricorrenti –

e

C.G.,- c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

C.A.) rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine

del controricorso dall’avvocato Fausto Vena ed elettivamente

domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio

dell’avvocato Mario Monzini;

– controricorrente –

e

N.M.R., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, al viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell’avvocato

Mario Monzini che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Giovanni Turroni la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

T.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’appello di Bologna n. 96/2013;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

febbraio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso con particolare riferimento al primo motivo;

udito l’avvocato Nicola Di Pierro per i ricorrenti;

udito l’avvocato Claudio Bevilacqua per i controricorrenti

M.M. e A.M.;

udito l’avvocato Barbara Corbi, per delega dell’avvocato Giovanni

Galoppi, per i controricorrenti Sa.Si., Sa.Pa. e

P.S.L.;

udito l’avvocato Giovanni Turroni per la controricorrente

N.M.R..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato nel dicembre del 1989 S.S. e V.M. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Bologna T.A., + ALTRI OMESSI.

Chiedevano, tra l’altro, accertarsi che gli occhi di portico del cortile dell’edificio in (OMISSIS), fossero di loro esclusiva proprietà e che non sussistesse servitù di parcheggio o qualsivoglia altro diritto dei convenuti sulle medesime porzioni del cortile.

Si costituivano T.A., + ALTRI OMESSI.

Instavano per il rigetto delle avverse domande.

In ottemperanza all’ordinanza del 14.7.1992 gli attori integravano il contraddittorio nei confronti del condominio di (OMISSIS), e dei condomini L.G., + ALTRI OMESSI.

Si costituivano unicamente M.M. e A.M..

Interrotto il giudizio con provvedimento assunto all’udienza del 16.3.1994 a seguito del decesso del difensore dei coniugi M. – A., con ricorso depositato in data 14.7.1994 i procuratori di tutte le parti costituite – eccezion fatta per i convenuti M., A., T. e Sc. – chiedevano fissarsi l’udienza per la riassunzione del giudizio.

Con decreto del 5.9.1994 il g.i. fissava per la riassunzione l’udienza del 24.11.1994 e concedeva termine fino al 20.10.1994 per la notifica del ricorso e del decreto.

All’udienza del 24.11.1994 comparivano le parti tutte con la sola eccezione dei coniugi M. – A.; il g.i. rinviava all’udienza del 25.3.1995.

Su istanza degli attori depositata l’1.12.1994 il g.i. con provvedimento del 2.12.1994 concedeva termine fino al 20.1.1995 per la notifica – poi eseguita in data 5/13.1.1995 – del ricorso per la riassunzione del giudizio a M.M. ed a A.M..

Alla successiva udienza del 25.3.1995 si costituivano i coniugi M. – A. ed all’uopo svolgevano domanda di manleva nei confronti di Pi.Cl. e Pi.Si., loro danti causa.

Alla stessa udienza del 25.3.1995 i convenuti T.A., Sc.Eu., N.M.R. e C.A. eccepivano l’estinzione del giudizio in dipendenza della tardività della notifica del ricorso per la riassunzione del giudizio ai coniugi M. – A., siccome eseguita in virtù di provvedimento di proroga assunto dal g.i. successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 305 c.p.c..

Con ordinanza in data 21.1.1997 il g.i. rigettava l’eccezione.

Con sentenza n. 5490/2003 il tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio. S.S. e V.M. proponevano appello.

Resistevano T.A., Sc.Eu., C.A., Sa.Si., Sa.Pa., P.S.L., N.M.R., M.M. e A.M..

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci Ca.Ca., + ALTRI OMESSI ed il condominio di (OMISSIS).

Non si costituiva Pi.Cl., in proprio e quale legale rappresentante di Pi.Si., danti causa dei coniugi M. – A., nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio.

A seguito del decesso di S.S. si costituivano quali suoi eredi V.M. (già parte in proprio) e V.S.G..

Con sentenza n. 96/2013 la corte d’appello di Bologna rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese.

Evidenziava la corte che, allorchè era stata depositata – in data 1.12.1994 – la nuova istanza per la riassunzione del giudizio nei confronti di M.M. e di A.M. il termine semestrale ex art. 305 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, era ampiamente decorso.

Evidenziava altresì che si versava, anche in considerazione delle domande esperite in via riconvenzionale, in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè la tardiva riassunzione nei confronti dei coniugi M. – A. del processo interrotto operava nei confronti di tutti i convenuti.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso V.M. (in proprio e quale erede di S.S.) e V.S.G. (quale erede di S.S.); ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

M.M. e A.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Sa.Si., Sa.Pa. e P.S.L. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..

C.G., in qualità di erede di C.A., ha depositato controricorso; ha chiesto, previo accertamento dell’insanabile nullità della notifica del ricorso eseguita al deceduto C.A., rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, da attribuirsi al difensore anticipatario.

N.M.R. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Non hanno svolto difese T.A., + ALTRI OMESSI, il condominio di (OMISSIS), L.I., Ci.An. e la “(OMISSIS)” s.r.l..

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. M.M. e A.M..

Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. N.M.R..

Con ordinanza interlocutoria dei 17.4/30.8.2018 questa Corte ha ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti di Pi.Cl. e di Pi.Si., nei confronti di Pa.Gi. e nei confronti personalmente e singolarmente degli eredi tutti di F.A..

Pi.Cl. e di Pi.Si. non hanno svolto difese.

Analogamente non hanno svolto difese Pa.Gi. ed F.A. erede, quest’ultima, di F.A..

N.M.R. ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 291 c.p.c., comma 3, art. 305 e art. 307 c.p.c., commi 3 e 4.

Deducono che, contrariamente all’assunto della corte di merito, non è stata formulata al giudice di prime cure alcuna nuova istanza ai fini della riassunzione del giudizio nei confronti di M.M. e di A.M.; che è stata formulata unicamente richiesta di concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso ai fini della riassunzione del processo.

Deducono altresì che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, non è necessario che la richiesta di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso per la riassunzione del giudizio sia formulata antecedentemente alla scadenza del termine semestrale.

Deducono dunque che nel caso di specie il deposito in data 14.7.1994 del ricorso per la riassunzione del giudizio è valso ex se ad assicurare il rispetto del termine semestrale per la riassunzione del processo e ad impedirne l’estinzione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 279 c.p.c., comma 2 e art. 340 c.p.c., comma 1.

Deducono che l’ordinanza in data 21.1.1997, con cui il g.i. ebbe a rigettare l’eccezione di estinzione del giudizio, era ed è da intendere alla stregua di una vera e propria sentenza non definitiva; che nessuna delle controparti ebbe a contestarla o a formulare riserva di gravame; che le controparti si limitarono a riproporre l’eccezione di estinzione in sede di precisazione delle conclusioni.

Deducono conseguentemente che il giudice di prime cure non avrebbe potuto, con la sentenza n. 5490/2003, dichiarare l’estinzione del giudizio, giacchè le controparti erano oramai decadute dal potere di sollevare l’eccezione di estinzione del giudizio.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 102,305 e 307 c.p.c..

Deducono che la richiesta di concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto riguardava unicamente i coniugi M. – A., i quali non sono da considerare litisconsorti necessari.

Deducono altresì che la riassunzione del giudizio tempestivamente operata nei confronti di taluni dei litisconsorti necessari, impedisce in ogni caso l’estinzione del giudizio anche nei confronti di coloro che non sono stati immediatamente e regolarmente evocati in giudizio.

Si osserva, in primo luogo, quanto segue in ordine alla notifica del ricorso per cassazione ad Fe.Al..

La qualità di unico erede di F.A. di Fe.Al., alla quale il ricorso per cassazione, all’esito dell’ordinanza interlocutoria dei 17.4/30.8.2018, è stato notificato in data 27.9.2018, non è stata oggetto di contestazione nè nel corso della (successiva) udienza pubblica del 13.2.2019 nè da parte segnatamente di N.M.R., che ha provveduto a depositare ulteriore memoria nell’imminenza dell’udienza pubblica anzidetta.

Tanto è sufficiente ai fini del riscontro della medesima qualità (cfr. Cass. 21.7.2016, n. 15031; Cass. 1.4.1999, n. 3112. Cfr. altresì Cass. 7.3.2003, n. 3430, alla cui stregua è colui che contesta la qualità di unico erede del de cuius della parte costituitasi in giudizio che deve dar prova della sua eccezione).

Si osserva, in secondo luogo, quanto segue in ordine all’eccezione formulata da C.G. di nullità insanabile della notifica del ricorso per cassazione ad C.A., eseguita in data 7/10.3.2014, nel domicilio eletto presso il difensore costituito, ovvero presso lo stesso avvocato C.G., allorchè il medesimo C.A. era già deceduto in data (OMISSIS) (cfr. controricorso di C.G., pag. 7).

Il decesso di C.A. è avvenuto allorquando erano già decorsi sei mesi dalla pubblicazione – 21.1.2013 – della sentenza della corte di Bologna.

Si versa quindi nella previsione dell’art. 328 c.p.c., comma 3 cosicchè il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. – nella fattispecie, ratione temporis, della durata di un anno – “è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento” (cfr. Cass. sez. lav. 13.4.2002, n. 5367, secondo cui, quando si verifica, tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l’estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell’atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non già alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell’art. 328 c.p.c., secondo cui l’evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell’impugnazione; ne deriva che l’impugnazione deve essere proposta contro il soggetto “attualmente” legittimato; Cass. (ord.) 28.5.2013, n. 13276).

Su tale scorta si rimarca, per un verso, che i ricorrenti hanno provveduto in data 3.7.2014, allorchè la proroga semestrale (ex art. 328 c.p.c., comma 3) a far data dall'(OMISSIS) (dì del decesso di C.A.) non era ancora scaduta, a notificare il ricorso a questa Corte a C.G., quale unico erede di C.A., tra l’altro, presso la sua residenza (cfr. memoria ricorrenti, pagg. 2 – 3).

Su tale scorta si rimarca, per altro verso (e comunque), che C.G. si è costituito, quale erede di C.A., con controricorso in data 15.4.2014, allorchè la proroga semestrale (ex art. 328 c.p.c., comma 3) a far data dall'(OMISSIS) (dì del decesso di C.A.) non era ancora scaduta (cfr. Cass. sez. lav. 13.4.2002, n. 5367, secondo cui l’impugnazione proposta contro la parte originaria anzichè contro il successore universale è affetta da nullità suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del successore; cfr. Cass. 19.11.2008, n. 27452).

Su tale scorta si rimarca, per altro verso ancora, che la qualità di C.G. di unico erede di C.A. non è stata oggetto di contestazione alcuna.

Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo.

E’ sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Cosicchè il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291 c.p.c., comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9819; Cass. 4.2.2016, n. 2174; Cass. sez. un. 28.6.2006, n. 14854).

Su tale scorta si rimarca quanto segue.

Il deposito in data 14.7.1994 del ricorso dei procuratori di tutte le parti costituite (con le sole eccezioni in precedenza menzionate) è valso di certo ad impedire che il termine perentorio (ratione temporis) semestrale ex art. 305 c.p.c., a decorrere dal 16.3.1994, di della interruzione del giudizio, giungesse a compimento.

L’istanza depositata dagli iniziali attori in data 1.12.1994 – all’esito della quale il g.i. con provvedimento del 2.12.1994 ebbe a concedere termine fino al 20.1.1995 per la notifica del ricorso per la riassunzione del giudizio a M.M. e a A.M. – non è da ricondurre alla previsione dell’art. 303 c.p.c., comma 1, sibbene, in via analogica, alla previsione dell’art. 291 c.p.c.. Evidentemente l’esecuzione della notifica – in data 5/13.1.1995, in ottemperanza al provvedimento del g.i. del 2.12.1994 – è valsa, a sua volta, ad impedire l’operatività della causa di estinzione del giudizio di cui al combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3.

Va appieno condiviso perciò il rilievo dei ricorrenti secondo cui, contrariamente all’assunto della corte di Bologna, “non è stata formulata al giudice di primo grado “nessuna nuova istanza di riassunzione nei confronti di M.M. e A.M.”” (così ricorso, pag. 11).

In accoglimento e nei limiti del primo motivo di ricorso la sentenza n. 96/2013 della corte d’appello di Bologna va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 D.P.R. cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa – in relazione e nei limiti del motivo accolto – la sentenza n. 96/2013 della corte d’appello di Bologna; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 D.P.R. cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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