Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24078 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. un., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da:

TRIBUNALE DI NOVARA con ordinanza emessa il 15/02/2011 (r.g. n.

856/2010) nella causa tra:

CGA IDRICO S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa, fase –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti, con

le statuizioni di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto avanti alla Corte dei conti, sezione regionale del Piemonte, la C.G.A. IDRICO s.r.l. (originariamente Consorzio Acque Reflue tra Enti Locali, ente equiparato, quindi Consorzio gestione acque s.p.a. e infine s.r.l.) si era opposta alla richiesta notificatale dall’INPDAP il 10 giugno 2009 di pagamento della somma di Euro 19.666,64 a titolo di recupero, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 8, comma 2 di somme indebitamente corrisposte a T.C. – ex dipendente della ricorrente dal 13 maggio 1985 al 31 dicembre 2003, collocato a riposo dal 1 gennaio 2004 -a titolo di trattamento pensionistico provvisorio, erogato in misura superiore al dovuto per preteso errore nelle comunicazioni del Consorzio, rilevato in sede di liquidazione del trattamento definitivo.

Con sentenza in data 23 ottobre 2009, la sezione della Regione Piemonte della Corte dei Conti, accogliendo l’eccezione proposta al riguardo dall’INPDAP, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società per difetto di giurisdizione, indicando nel giudice ordinario quello munito di giurisdizione.

Con ordinanza del 15 febbraio 2011, ritualmente comunicata alle parti, pronunciata ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, la sezione lavoro del Tribunale di Novara ha sollevato d’ufficio la questione della spettanza della giurisdizione in ordine alla causa tempestivamente riassunta con ricorso ex art. 414 c.p.c. dalla società nei confronti di INPDAP e iscritta al R.G. 856 del 2010 di tale Tribunale.

Le parti private non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

La questione di giurisdizione sollevata d’ufficio dal Tribunale di Novara va risolta nel senso della giurisdizione della Corte dei Conti.

Il D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 8, comma 2 invocato in giudizio dall’INPDAP – che, in contrasto con le difese della società, sostiene ricorrerne i presupposti di applicabilità al caso in esame -, stabilisce: “Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell’ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico, definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l’errore non sia da attribuire al fatto doloso dell’interessato, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato medesimo”.

Come rilevato anche dall’ordinanza che pone la questione della giurisdizione nella controversia suddetta, nascente dalla pretesa applicazione della norma di legge riprodotta, queste sezioni unite già con la sentenza del lo novembre 2007 n. 23731, pronunciata in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinano e Corte dei Conti, hanno affermato, in una fattispecie analoga alla presente, il seguente principio:

“La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro, proposte, ai sensi del D.P.R. n. 538 del 1986, art. 8, comma 2 dall’ente erogatore nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente, atteso che, venendo in discussione il “quantum” del trattamento pensionistico e quindi la sussistenza, del diritto alla pensione di un certo ammontare, assume rilievo prevalente il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio”.

A tale principio, di prevalenza, ai fini della giurisdizione, del contenuto essenziale del rapporto dedotto e quindi della sussistenza o meno del diritto alla pensione (di un certo ammontare) sul possibile tema dell’indebito maturato nell’ambito di un autonomo rapporto obbligatorio tra i due enti, evocato da alcune espressioni della legge rifondere le somme indebitamente corrisposte) o su quello risarcitorio (dato che la legge allude ad errori contenuti nella comunicazione dell’ente datore di lavoro) ha poi aderito la giurisprudenza successiva di queste sezioni unite (cfr. ad es. Cass. 14 marzo 201 1 n. 5927, 27 aprile 2010 n. 9969 e 18 giugno 2008 n. 16530 e, in fattispecie limitrofe, Cass. 30 aprile 2010 n. 10509 e 31 gennaio 2008 n. 2289), che anche questo collegio condivide e alla quale pertanto intende dare continuità, anche in ragione della sua coerenza col principio di tendenziale unicità delle giurisdizione in ordine alle questioni attinenti la medesima materia (diversamente opinando, dovrebbe ritenersi, come già rilevato, che l’azione di restituzione dell’ente erogatore nei confronti del datore di lavoro andrebbe proposta avanti al giudice ordinario, mentre la successiva azione di rivalsa dal datore di lavoro al lavoratore avanti alla Corte dei conti).

Va pertanto affermata la giurisdizione della Corte dei Conti e cassata la sentenza dalla stessa pronunciata in data 23 ottobre 2009, più sopra citata, declinatoria della giurisdizione. Le parti vanno rimesse avanti alla sezione giurisdizionale regionale del Piemonte che aveva emesso la pronuncia cassata.

Non vi è luogo al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in quanto promosso d’ufficio dal Tribunale di Novara e non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;

cassa la sentenza n. 233/09 in data 23 ottobre 2009 della sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte suddetta e rimette le parti davanti alla stessa;

nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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