Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24077 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/10/2020), n.24077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. R.G. 12373-2015 proposto da:

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA largo Trionfale n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE MARTINI giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2092/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 3/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE

TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato MICHELE MARTINI e per la

controricorrente l’Avvocato dello Stato MASSIMO BACHETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Acquedotto Del Fiora S.p.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 48/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Siena in rigetto del ricorso proposto avverso atto di nuovo determinazione di classamento e rendita catastale, in rettifica della categoria catastale del fabbricato in (OMISSIS) in cui erano situati gli uffici della ricorrente, trasformandola da quella proposta dalla medesima società, D8, ad A10, con conseguente revisione della relativa rendita.

In particolare la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che con l’appello fossero state introdotte questioni nuove poichè nel ricorso introduttivo la ricorrente si sarebbe limitata a richiedere la categoria D8, in quanto più congrua della categoria B4; la CTR inoltre aveva ritenuto legittima la procedura, adottata dall’Ufficio, di classamento per parificazione, inserendo l’unità immobiliare nella categoria più simile anche se appartenente allo stesso gruppo, in mancanza delle specifica categoria nel Comune o zona censuaria, affermando altresì l’insussistenza di un difetto di motivazione dell’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione… del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1,” per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti ” proposte nuove, non dichiarate in primo grado”.

1.2. La doglianza è inammissibilmente proposta.

1.3. Ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, di errore riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 11738/2016).

1.4. Nel caso in esame, la ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere il contenuto del ricorso introduttivo e di quello in appello, nè peraltro ha allegato al ricorso i suddetti atti, impedendo così alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative in materia di estimo comparativo di cui al D.L. 14 marzo 1998, n. 70, art. 11, e al R.D. n. 1142 del 1949, art. 64, e violazione dell’art. 2697 c.c.” per avere la CTR erroneamente affermato che, laddove una specifica categoria manchi in un Comune o in una zona censuaria, si possa procedere al classificamento per parificazione, inserendo quell’unità nella categoria più simile ma appartenente allo stesso gruppo.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti… in relazione alla omessa valutazione comparativa delle categorie catastali attribuite ai fabbricati situati nella medesima zona censuaria”, lamentando la ricorrente che la CTR abbia omesso di “valutare, a livello comparativo, la documentazione allegata dalla parte ricorrente”, ed in particolare le visure catastali di immobili limitrofi a quello della società ricorrente per evidenziare il classamento dei medesimi nella categoria catastale D8, richiesta dalla ricorrente.

2.3. Con il quarto motivo si lamenta “omessa pronuncia in merito alla eccepita carenza di motivazione dell’atto amministrativo impugnato: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4” avendo la CTR omesso di pronunciare sulla domanda della ricorrente “relativa all’accertamento della carenza di motivazione del provvedimento impugnato”, ed in particolare circa la mancata indicazione della zona censuaria o del Comune di riferimento così come indicato dalla L. n. 154 del 1988, art. 11.

2.4. Con il quinto motivo si denuncia “omessa pronunzia e violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla eccepita violazione e falsa applicazione di legge della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3” essendo stata denunciata, in appello, “la nullità della pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1,” con riguardo alla motivazione dell’attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura DOCFA.

2.4. Le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.

2.5. In primo luogo, va ribadito che laddove nel quadro di qualificazione di un Comune manchi una categoria si può provvedere all’integrazione del quadro tariffario (nel caso di un significativo numero di unità immobiliari site nel Comune che presentino tali caratteristiche) ovvero attribuire un classamento per “parificazione”, come previsto dalla L. n. 154 del 1988, art. 11, sulla base delle tariffe della medesima categoria presente in un altro comune della provincia.

2.6. Ciò posto, questa Corte (ord. n. 3394/2014) ha condivisibilmente ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può “limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa”.

2.7. Tale principio contrasta, solo, in apparenza con la giurisprudenza (cfr., Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in ipotesi d’attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto.

2.8. Detto principio deve, infatti, trovare applicazione nel caso in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di talchè la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso.

2.9. Diversamente, laddove la rendita proposta con la Docfa non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate; principio questo che si pone in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 31809/2018, 14987/2018, 12777/2018, 12497/2016), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l’enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l’ambito dell’eventuale futuro giudizio.

2.10. Nel caso in esame, è la stessa società ricorrente ad evidenziare come la divergenza di stima non sia dipesa dalla contestazione, da parte dell’Ufficio, di elementi di fatto concernenti la tipologia e composizione dell’immobile, quanto da una diversa valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) dei medesimi convergenti elementi di fatto, non essendo stata accettata la rendita proposta per differenze estimative (ed in particolare sulle caratteristiche dell’immobile, sede della società, se compreso tra i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, come richiesto dalla società, ovvero tra gli uffici/studi privati, come disposto dall’Ufficio) e non per esser state disattese le indicazioni di fatto fornite dalla contribuente.

2.11. I fatti sui quali si fonda l’impugnato avviso (trascritto in ricorso) sono quindi gli stessi indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita e la motivazione dell’atto di classamento, per quanto risulta, non è dunque fondata su di una causa petendi sconosciuta alla contribuente.

2.12. Il dissenso non è pertanto sui fatti posti a fondamento dell’atto di classamento, non è cioè controversa la consistenza catastale o l’ubicazione o esiti di ristrutturazione, bensì la lite è sulla valutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenze giuridiche che da tali valutazioni debbono esser fatte discendere.

2.13. Ne deriva che nel caso di specie, ove gli elementi fattuali sono rimasti immutati, era sufficiente che l’avviso di accertamento contenesse i dati identificativi dell’immobile, la categoria, la classe e la consistenza, elementi che è dato riscontrare nell’accertamento trascritto in ricorso.

2.14. Le doglianze della ricorrente circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato risultano dunque in ogni caso infondate, con assorbimento di ogni ulteriore questione circa il vizio di omessa pronuncia da parte della CTR, risultando il dispositivo conforme a diritto ex art. 384 c.p.c..

2.15. Va poi evidenziato che, ai sensi della normativa di cui si è denunciata la violazione (cfr. rubrica), per gli immobili che appartengono, come nel caso di specie, alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d’appartenenza, e nel caso di specie le caratteristiche strutturali dell’immobile oggetto di controversia non risultano variate rispetto alla precedente classificazione, al che consegue anche il rigetto delle censure della ricorrente circa la mancata valutazione delle caratteristiche di immobili limitrofi a quello in esame.

3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

4. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei controricorrenti, come da dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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