Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24077 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24216-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in R.V.C.9.,

presso lo studio dell’avvocato C.L., che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LORENZO IMPERATO, RAFFAELLA

ENRIETTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 27/01/2014, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato C.L. difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti ed alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Piemonte, con la sentenza n.370/38/14, depositata il 24.2.2014, rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’accertamento emesso nei confronti di B.M. relativo ad IRPEF, IVA e accessori per l’anno 2006.

La parte ricorrente, impugnando innanzi a questa Corte la sentenza di appello con due motivi di ricorso, deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 sotto il duplice profilo rappresentato dall’applicazione all’ipotesi di accertamento svolto senza accesso nei locali del contribuente del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 cit. indebitamente disconosciuta dalla CTR e della ricorrenza di gravi ragioni di urgenza in dipendenza dell’approssimarsi del termine di decadenza relativo alla pretesa fiscale, anch’essa erroneamente esclusa dalla CTR.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto della censura, altresì depositando memoria.

Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

I due motivi di ricorso, che meritano di essere esaminati congiuntamente, sono solo in parte manifestamente fondati.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.”.

Orbene, la decisione impugnata, immune da vizi per quel che riguarda l’accertamento relativo ad IRPEF per il quale, vertendosi in tema di accertamento c.d. a tavolino non andava rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo e non trovava applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 quanto all’accertamento a fini IVA pure oggetto di contestazione si è limitata a ritenere irrilevante detto obbligo di contraddittorio procedimentale, omettendo di acclarare l’assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.

La CTR era infatti tenuta a verificare se il contribuente avesse, nel ricorso introduttivo, assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, eventualmente poi valutando se gli elementi esposti avessero o meno natura puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto -cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015-.

Orbene, la decisione impugnata non ha svolto gli accertamenti sopra enunciati e va, nei limiti sopra esposti, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte che provvederà a svolgere gli accertamenti sopra indicati ed al liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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