Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24077 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. un., 17/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 17/11/2011), n.24077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sez. –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., R.R., M.S., nonchè

MA.PA., G.S., MA.ST., nella

qualità di eredi di MA.VI., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio

dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che li rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato PONTONE MICHELE, che lo rappresenta e difende,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7715/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Filippo BAUZULLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del primo ottobre 2009 la Corte di appello di Roma, Sez. lavoro ha riformato la sentenza di primo grado dichiarativa della giurisdizione sulle domande di S.G., S. M., Ma.Vi., R.R., dirigenti dell’Inail cessati dal servizio nell’anno 1997, declinando la giurisdizione sulle loro domande – aventi ad oggetto il riconoscimento, per l’anno 1997, del diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione corrispondente al livello superiore, stabilito con delibera del febbraio 1998, e alla retribuzione di posizione, completata per i dirigenti di fascia A nel dicembre 1998, anche ai fini della quantificazione de TFR e della pensione, con conseguente disapplicazione degli atti con cui l’Inail aveva omesso di stabilire che i tre livelli funzionali corrispondenti alle fasce contrattuali e le relative indennità dovevano essere applicati con decorrenza primo gennaio 1997 e non già primo gennaio 1998 – sulle seguenti considerazioni: 1) a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ” .. le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A … ” – ed è irrilevante che la domanda sia stata proposta oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000 – e tale disposizione è da interpretare nel senso che il dato storico spartiacque della giurisdizione è costituito dalla data in cui si sono avverati i fatti materiali e le circostanze poste a fondamento della pretesa in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta controversia; 2) nella specie le pretese concernono differenze retributive sull’indennità di posizione del 1997 – in base ai CCNL del quadriennio 1994- 1997 e del biennio 1996- 1997 – richieste in misura superiore a quella stabilita dal C.d.A. dell’Inail nel febbraio 1998 sul presupposto che le funzioni svolte erano di livello superiore anzichè di livello base, invocando la misura stabilita dal C.d.A. nell’ottobre 1998 per i dirigenti in fascia A, attuata dal Direttore Generale nel dicembre 1998, e chiedendo la declaratoria di illegittimità degli atti determinanti l’indennità di posizione in contrasto con la disciplina contrattuale collettiva succitata.

Ricorrono per cassazione S.G., M.S., R.R., e nella qualità di eredi di Ma.Vi., G.S., e St. e Ma.Pa.. Resiste l’Inail. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un elemento decisivo ai fini del giudizio.

Il tutto in riferimento all’art. 1 comma 1 punti 1 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”, avendo la Corte di merito erroneamente ravvisato la giurisdizione amministrativa avuto riguardo alla data di cessazione del rapporto di lavoro anzichè a quella della lesione del diritto determinata dagli atti, successivi al 30 giugno 1998, con cui l’ente lo ha regolamentato e chiedono di affermare il seguente principio di diritto: “in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni per determinare, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, la distribuzione delle controversie tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve farsi riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Tale dato storico, nei casi in cui vengano adottati dalle pubbliche amministrazioni provvedimenti regolamentari, demandati a dette amministrazioni dalla contrattazione collettiva, è costituito dal momento in cui i provvedimenti definitivi stessi sono emanati”.

Il motivo è manifestamente infondato perchè per orientamento consolidato di questa Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, “qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè, attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro”, il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data, con esclusione della rilevanza dell’avvenuto superamento, per l’introduzione del giudizio, della data del 15 settembre 2000, essendo tale data indicata dalla citata disposizione non quale limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (Cass. Sez. Un. del 20 novembre 2003 n. 17633, 25 maggio 2005, n. 10963, S.U. 10 febbraio 2006, n. 2883, 7 novembre 2008 n. 26786). Pertanto “In tema di controversie di pubblico impiego il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all’avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell’attuale D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 (secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, sostitutivo del disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, n. 80, art. 45, comma 17) delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Perciò, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall’emanazione, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (Cass. 8 aprile 2010 n. 8316, 4 agosto 2010 n. 18049)”. Nè alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poichè questa data deve considerarsi posta, anche nell’assetto normativo risultante dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (Sezioni Unite dell’8 maggio 2007 n. 10371).

1.1- Pertanto, pacifico che l’Inail, in attuazione del C.N.L. della dirigenza degli enti economici relativo al quadriennio 1994 – 1997, integrato dal contratto economico per il biennio 1996 – 1997 – che ha introdotto (art. 33) la retribuzione di posizione consistente in un’indennità integrativa finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un .trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, con decorrenza dell’erogazione da primo gennaio 1997 (art. 38) – dopo aver definito in concreto i criteri di distinzione delle fasce dei dirigenti sulla base di tre tipologie – livello delle funzioni, autonomia di gestione e responsabilità – in ordine decrescente di valenza organizzativa, valutate nell’ambito dei rispettivi organigrammi, ha individuato le funzioni svolte dai ricorrenti – tutti cessati dal servizio nel 1997 – di livello base, con Delib. 4 febbraio 1998, n. 54, con determinazione della corrispondente indennità di posizione, correttamente in applicazione dei suddetti principi la Corte di merito ha dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria considerando che le pretese economiche dei dirigenti attenevano allo svolgimento del rapporto in data anteriore al 30 giugno 1998, che la Delib. febbraio 1998 aveva qualificato, in relazione alle funzioni e responsabilità espletate per l’anno 1997, di livello base, con conseguente indennità minima tra quelle stabilite dal consiglio di amministrazione, mentre le successive delibere del C.d.A. del 28 ottobre 1998 per le fasce funzionali in corrispondenza delle tre fasce retributive – A, B, C – e del Direttore Generale dell’Inail del dicembre 1998 non avevano inciso sul diritto dei ricorrenti, che infatti lamentavano che per effetto della suddetta Delib. del febbraio 1998 l’indennità corrisposta era la minima prevista e chiedevano il riconoscimento dell’indennità stabilita con delibera dell’ottobre 1998 corrispondente alla fascia A. 1.2- Al rigetto del ricorso, con rimessione delle parti dinanzi al TAR competente per territorio, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, a pagare all’Inail le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e rimette le parti dinanzi al TAR competente per territorio. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare all’Inail le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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