Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24077 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 03/02/2017, dep.13/10/2017),  n. 24077

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13878/2015 proposto da:

G.C., G.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTOFORO GRECO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, G.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 604/2014 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/11/2014 il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile il gravame in via principale interposto dal sig. G.C. – in qualità di esercente la potestà sulla figlia G.E. – nonchè rigettato quello proposto da quest’ultima, nelle more divenuta maggiorenne; ha altresì sostanzialmente rigettato – salvo che in punto spese – il gravame in via incidentale interposto dalla società Milano Assicurazioni s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Gela 3/2/2010, di improcedibilità della domanda dal G.C. – nella qualità- e dalla G.E. spiegata nei confronti della sig. G.A., conducente dell’autovettura Fiat Panda tg (OMISSIS) a bordo della quale la predetta figlia E. viaggiava in qualità di trasportata, nonchè della compagnia assicuratrice per la r.c.a. società Milano Assicurazioni s.p.a., oltre che nei confronti del sig. D.P.S., conducente dell’autovettura Nissan tg. (OMISSIS) di proprietà della società MAX & Pa s.r.l., e della Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. Fondiaria-Sai s.p.a., di risarcimento dei danni dalla G.E. subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) lungo la SS (OMISSIS), direzione (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G.C. e la G.E. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” del L. n. 990 del 1969, art. 22, (ora art. 148 cod. ass.), art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che il giudice dell’appello “sia incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore G.E.”.

Lamentano che “la richiesta su incarico della minore… era comunque valida”, in quanto “la richiesta di risarcimento del danneggiato alla assicuratore (recte, assicurazione) del danneggiante, a mezzo lettera raccomandata quale condizione di proponibilità dell’azione… ai sensi e nei termini di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, nè una proposta transattiva, sicchè l’indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome e per conto del danneggiato, pure se privo di procura scritta, o se lo stesso sia minorenne (cfr. Cass. Civ., Sez. 1^, 15.05.1980, n. 3260 (recte, 3206)”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale (cfr., con riferimento a richiesta formulata da un legale in nome del danneggiato pure se non munito di procura scritta, Cass., 9/2/2000, n. 1444; Cass., 12/10/1998, n. 10090; Cass., 15/7/1987, n. 6245; Cass., 15/5/1980, n. 3206. Relativamente a richiesta di risarcimento all’assicuratore formulata da un legale in nome e per conto dei genitori di un danneggiato minorenne v. Cass., 10/6/2005, n. 12312 e Cass., 20/6/1997, n. 5531. Cfr., ancora, Cass., 16/8/1993, n. 8711; Cass., 4/2/1993, n. 1359; e, da ultimo Cass., 3/2/2017, n. 2965).

Orbene, il minore è senz’altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto (non negoziali), e cioè gli atti (dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc..) che come posto in rilievo dalla dottrina costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati (principalmente) dalla legge (e non direttamente imputabili all’atto di disposizione quale atto di autonomia privata), per il relativo compimento (diversamente che per l’atto negoziale) non essendo richiesta la capacità di agire.

In quanto gli effetti possono essere favorevoli o sfavorevoli, la validità degli atti giuridici in senso stretto posti in essere dall’incapace di agire e dal minore d’età in particolare incontra peraltro il limite del pregiudizio che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli, l’esigenza di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità.

A tale stregua, come segnalato in dottrina, debbono considerarsi preclusi al minore atti che importino la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi od oneri.

Atteso che dalla richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22, certamente non conseguono per l’autore effetti sfavorevoli, essendo essa per converso volta all’acquisto e alla salvaguardia – determinando l’interruzione della prescrizione – del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a., del relativo compimento il minore deve ritenersi invero senz’altro capace.

Analogamente deve dirsi del mandato, conferito (come nella specie) ad un legale o a un terzo incaricato (cfr. Cass., 9/5/2012, n. 7097), al relativo compimento, trattandosi di mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del mandante (cfr. Cass., 10/6/2005, n. 12312; Cass., 20/6/1997, n. 5531), dal cui compimento non può derivare pregiudizio al mandante minore d’età, non rientrante tra quelli da compiersi necessariamente dal rappresentante legale del medesimo (e a fortiori tra quelli da autorizzarsi dal giudice tutelare ex art. 322 c.c.).

Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove ha affermato che la “mancanza di capacità di agire impedisce al minore di compiere atti giuridici: tali sono i contratti e, in genere, le dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici; tali sono anche le comunicazioni le partecipazioni, le dichiarazioni di scienza, aventi valore di prova circa l’esistenza di fatti produttivi di effetti giuridici. Soltanto determinati atti giuridici, eccezionalmente, sono consentiti al minore… Così il sedicenne… può essere dal tribunale autorizzato, per gravi motivi, a contrarre matrimonio (art. 84 c.c., comma 2) e può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere dell’ingegno da lui create ed esercitare le azioni relative (art. 108, sul diritto d’autore, modificato dalla legge n. 39/1975). In altri casi ancora la legge attribuisce, eccezionalmente, effetti giuridici alla volontà del minore, benchè incapace di agire. Sono casi nei quali viene in considerazione l’esigenza di proteggere la personalità del minore, la sua libertà di scelta circa la sua condizione personale: così, ad es., occorre il consenso del minore, che abbia compiuto quattordici anni di età, perchè sia efficace il suo riconoscimento come figlio naturale (art. 250 c.c., comma 2, così come modificato L. n. 219 del 2012, ex art. 1, comma 2). In mancanza di una espressa norma di deroga vale la regola generale: il minore non potrà validamente porre in essere atti giuridici (e meno che mai rivolgersi ad un legale per ottenere un risarcimento dei danni, previa messa in mora della controparte), quantunque si tratti di atti relativi all’esercizio di diritti della personalità. Fuori dei casi sopra menzionati il minore acquista diritti ed assume doveri per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentanti”.

Ancora, nella parte in cui ha ritenuto conseguentemente “inidonea ad interrompere il termine di prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale la raccomandata a.r. inviata all’impresa assicuratrice da un legale al quale il mandato… ad agire in nome e per conto del danneggiato sia stato conferito da un soggetto minore di età, posto che per il conferimento del potere rappresentativo è comunque necessario che il rappresentato sia, oltre che capace di intendere e volere, anche capace di agire”.

Della medesima, assorbito il 2 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Gela che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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