Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24077 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28887-2018 proposto da:

C.G.R., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrenti –

contro

UBI BANCA S.P.A., già BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO EMILIO

ANTONIO ICHINO, MARGHERITA COVI;

– controricorrente –

e contro

CI.VI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8421/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/04/2018 R.G.N. 11655/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza depositata il 3.5.2012 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 391/2008, con la quale era stata respinta la domanda, proposta dai lavoratori in epigrafe indicati nei confronti della Banca Popolare di Ancona, diretta all’accertamento del loro diritto a ricevere una offerta di assunzione dalla suddetta Banca ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sindacale del 31.3.2003 con il quale, all’atto dell’acquisto da parte di Ancona Tributi spa della Serit Picena, era stata assicurata ai dipendenti di quest’ultima (tra i quali gli originari ricorrenti) l’applicazione di tutte le normative aziendali e di “quant’altro previsto e concesso a qualsiasi titolo” presso Ancona Tributi, così estendendo l’applicabilità della clausola di garanzia invocata non solo al personale della Ancona Tributi spa (partecipata della Banca) ma anche a quello della Serit Picena ivi transitato.

2. Questa Suprema Corte, con la sentenza n. 8421/2018, ha rigettato il ricorso per cassazione, articolato su due motivi, presentato dai lavoratori.

3. Per la revocazione di tale provvedimento hanno proposto ricorso C.G.R. e i suoi litisconsorti.

4. Ha resistito con controricorso la UBI BANCA spa, già Banca Popolare di Ancona spa.

5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis coordinato con la Legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A fondamento del ricorso per revocazione, per errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, i ricorrenti in epigrafe indicati deducono che la sentenza impugnata erroneamente aveva dichiarato l’inammissibilità del primo motivo per cassazione sull’assunto che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 4, non erano stati allegati al ricorso gli accordi sindacali di cui era stata denunciata l’errata interpretazione, senza alcuna precisazione sul “se e dove” gli stessi fossero rinvenibili nei fascicoli di parte o nel fascicolo d’ufficio richiesto. Sostengono, infatti, che nel loro fascicolo di I grado erano contenuti i testi di tutti e tre gli accordi sindacali del 24.3.1995, 26.1.2001 e 31.3.2003, rispettivamente come documenti n. 1, 2 e 3, sebbene solo sul documento n. 3 fosse insorta una diversità di interpretazione tra le parti in causa, per cui non era vero quanto affermato nel provvedimento di legittimità. Inoltre, i ricorrenti precisano che la clausola in contestazione, precisamente l’art. 2, era stata riportata più volte in narrativa, per cui non avrebbe avuto alcun pregio la critica di una sua mancata indicazione nel testo del ricorso per cassazione, in quanto era stata riprodotta testualmente. Con riguardo alla fase rescissoria, i ricorrenti si riportano alle conclusioni già formulate nel precedente ricorso per cassazione.

2. E’ opportuno preliminarmente precisare che, salvo che nella ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 6 (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato dallo stesso giudice o collegio giudicante (Cass. n. 23498/2017; Cass. n. 19498/2006).

3. Nel caso in esame, pertanto, non è preclusivo all’esame del presente ricorso il fatto che due componenti della sentenza di cui si chiede la revocazione siano anche membri dell’odierno Collegio giudicante.

4. Inoltre, va rimarcato che questa Corte ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi di errore di giudizio; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. 3.4.2017 n. 8615 e i precedenti richiamati).

5. In applicazione delle premesse in diritto sopra individuate, il ricorso è infondato in quanto l’errore in tesi imputato alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c..

6. Invero, non sussiste l’errore revocatorio in quanto con il provvedimento impugnato la Corte di legittimità ha testualmente affermato: “i ricorrenti non allegano al ricorso gli accordi sindacali di cui è denunciata l’errata interpretazione né precisano se e dove gli stessi siano rinvenibili nei fascicoli di parte prodotti o nel fascicolo di ufficio richiesto”.

7. La circostanza corrisponde al vero perché sono gli stessi ricorrenti a precisare che i documenti erano contenuti nel fascicolo di primo grado e contrassegnati dai nn. 1, 2 e 3, ma non contestano che non siano stati allegati al ricorso ovvero che sia stata precisamente indicata la loro collocazione, come evidenziato da questa Corte.

8. Del resto, le argomentazioni esplicitate nella sentenza di cui si chiede la revocazione sono giuridicamente conformi all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto (Cass. Sez. Un. 7161/2010 e Cass. n. 27475/2017) e, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, occorre che nel ricorso si specifichi che il fascicolo sia stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile, non essendo consentita in sede di legittimità la ricerca degli atti nelle produzioni di parte onde verificare la fondatezza del gravame (Cass. n. 24340/2018).

9. Quanto, poi, alla doglianza, anche essa contenuta nella istanza revocatoria, relativa al fatto che comunque la clausola di cui all’art. 2 dell’accordo, unica ad essere oggetto del contrasto interpretativo tra le parti, fosse stata riportata nel motivo di impugnazione, deve ribadirsi il principio che, in tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, sola la lettura dell’intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti (ex plurimis Cass. n. 2945/2021; Cass. n. 14882/2018).

10. Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, non è ravvisabile alcun errore percettivo della Corte di Cassazione.

11. In conclusione, quindi, la presente domanda di revocazione deve essere rigettata.

12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, analogamente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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