Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24076 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20883-2318 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PASSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO,

C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2018 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 69/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 69/2018 della CTR Lazio che, riformando la sentenza n. 26957/2015, della CPT Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente in ragione della mancanza di idonea motivazione del provvedimento, ha confermato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio, previa richiesta del Comune di Roma, aveva rettificato il classamento di cinque unità immobiliari del ricorrente, site nella microzona (OMISSIS), attribuendo una nuova rendita.

La CTR, in particolare, ha ritenuto legittimo l’accertamento che, dando attuazione alla L. n. 311 del 2004, art. 335, ha individuato microzone omogene comunali nel centro storico della città, nelle quali sono stati rilevati scostamenti, superiori alla soglia di significatività del 35%, tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (valore di ..scostamento – rs -maggiore di 1,35), prendendole a base e ragione della riclassificazione degli immobili ivi esistenti. Anche le unità immobiliari in esame sono state quindi riclassificate, in considerazione dell’appartenenza alla microzona, come su indicato, rimanendone riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e conseguente redditività, rispetto a classamenti catastali rimasti nel tempo immutati. La comparazione – tenendo conto di quanto previsto dal D.L. n. 70 del 1998, art. 11, è avvenuta attraverso il raffronto con altre unità aventi caratteristiche analoghe, e appartenenti alla medesima zona censuaria di riferimento.

L’intimata non ha svolto difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente articola tre motivi di ricorso:

a) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, eccependo la nullità della sentenza e del procedimento conseguente alla nullità (non sanata ed insanabile) della notificazione del ricorso di appello effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto nel corso del giudizio di I grado, nonchè dal domicilio reale della parte appellata e/o dal domicilio professionale del difensore costituito. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, commi 1 e 2, e ss. mm., e violazione degli artt. 139,141 e 330 c.p.c.. Il ricorrente reitera l’eccezione di omessa notifica al ricorrente citato presso un indirizzo con numero civico sbagliato.

b) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, eccependo la nullità della sentenza e del procedimento conseguente alla mancata rilevazione del litisconsorzio necessario ed al mancato ordine di integrazione dello stesso. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, commi 1 e 2, e art. 49, e ss., e degli artt. 102 e 331 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che C.R., comproprietaria di uno degli appartamenti, che ha partecipato al giudizio di primo grado e nei confronti della quale è stata pronunciata la sentenza appellata, non è stata citata in appello pur configurandosi un litisconsorzio necessario. Il litisconsorzio non è stato rilevato dalla CTR che, pertanto, non ha disposto l’integrazione del contraddittorio.

c)violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 331, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 3, da leggersi in combinato disposto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (statuto dei diritti dei contribuenti) mancando il provvedimento impugnato di idonea motivazione in ordine alla riclassificazione che è stata giustificata soltanto con il richiamo alle microzone e senza alcuna valutazione delle caratteristiche degli immobili.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), e secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite con la decisione n. 9936/2014 che questo collegio condivide, ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della seconda censura, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio) il terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di accoglimento del ricorso nel merito.

In merito alla motivazione del provvedimento di riclassamento degli immobili che insistono in microzone, si è, infatti, venuta a consolidare la giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, secondo la quale la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass. n. 31112 del 28/11/2019 sicchè l’avviso di accertamento per la rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Alla luce dei principi su indicati il ricorso deve essere accolto: all’accoglimento della censura in discorso consegue, sostanzialmente, l’assorbimento (per difetto di interesse) di quella relativa al preteso difetto di integrazione del contraddittorio processuale, il cui fondamento comporta, del pari, il medesimo effetto di annullamento della sentenza impugnata.

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del l’originario ricorso del contribuente. Il progressivo consolidamento della giurisprudenza di riferimento giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.

Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA