Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24076 del 24/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19841-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 40/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^
GRADO di TRENTO del 12/05/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria di 2^ grado di Trento n. 40/2014/02, depositata il 29.11.2011, che aveva accolto l’appello proposto da S.R. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.
L’Agenzia delle entrate ha depositato rinunzia al ricorso, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla sulla spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016