Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24076 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. un., 17/11/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/11/2011), n.24076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.d.G.M., elettivamente domiciliato in

Roma al Viale Mazzini n. 11 presso lo studio dell’avv. STELLA RICHTER

Paolo che lo rappresenta e difende insieme con l’ avv. Marcello M.

FRACANZANI in forza della procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte

dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Procuratore

pro tempore;

– controricorrente –

AD OGGETTO REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE (art. 41 c.p.c.)

proposto, nella causa pendente tra le parti innanzi alla sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia

(ivi iscritta al n. 12127/07 di RG);

LA CORTE:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

CHE:

– con “ordinanza” n. 9/10, depositata il 25 gennaio 2011 (quindi prima della proposizione del ricorso in esame) la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia ha (2) “dichiara (to)” la sua “giurisdizione” e (2) respinto “l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali” proposta (D.L. n. 78 del 2009, ex art. 17, comma 30 ter, convertito in L. n. 102 del 2009 nel testo sostituito dal D.L. n. 103 del 2009, convertito con L. n. 141 del 2009″) da S.d.G.M.;

– col ricorso in esame lo S. chiede, ai sensi dell’ art. 41 c.p.c., di “dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei processi di responsabilità per danno all’immagine quando vi sia sentenza di condanna per reato diverso da quelli di cui al capo 1^, titolo 2^, libro 2^, c.p. (D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, e smi, c.d. Lodo Bernardo)”, ovverosia “in assenza di condanna irrevocabile per uno dei reati di cui agli art. 314 a 335 bis c.p.”;

– secondo il Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Friuli Venezia-Giulia, l’avversa “deduzione evidenzia una questione di proponibilità dell’azione … (e, quindi, concerne i limiti interni della . . . giurisdizione” della Corte dei Conti) “e non una questione di giurisdizione (… limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali …)” della stessa Corte;

– nelle conclusioni scritte il P.M. (in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Umberto APICE) chiede di dichiarare la giurisdizione della Corte dei Conti:

– nelle memorie, nonchè nelle successive “osservazioni” (rese, queste ultime, in esito al provvedimento con cui questo giudice di legittimità ha prospettato “alle parti ed al P.G., in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 3, che l’esame del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione potrebbe incontrare un o- stacolo nella “ordinanza” della sezione regionale della Corte dei Conti indicata in epigrafe, se la stessa fosse da riguardare come sentenza parziale, per essersi pronunziata in senso affermativo sull’ammissibilità dell’azione di responsabilità e negativo sulla sua intervenuta improcedibilità”), il ricorrente insiste nella sua richiesta, protestando (in particolare nelle seconde) l’ammissibilità dell’ istanza ex art. 41 detto;

UDITE le relazioni svolte nelle camere di consiglio del 19 aprile 2011 e del 28 giugno 2011 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

RICHIAMATO il “principio” (“consolidato a partire da Cass., sez. un., n. 2466 del 1996”) – ribadito ancora da Cass., un., 8 febbraio 2010 n. 2716 (che richiama “ex multis, Cass., sez. un., nn. 26092 e 14952 del 2007; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10315”) dopo aver convincentemente dimostrato che lo stesso (“cioè la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo in presenza di una sentenza anche sulla sola giurisdizione ” ) sia viepiù da confermare a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 – secondo cui “la prima parte dell’art. 41 cod. proc. civ., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione”, di tal che “esso non è mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poichè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

– nel caso il giudice a quo, con l'”ordinanza” n. 9/10 depositata il 25 gennaio 2010, ha espressamente (a) dichiarato la propria “giurisdizione” (ivi contestata dallo S. nella “memoria difensiva depositata il 29 dicembre 2009”) e (b) respinto “l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali proposta dal convenuto”;

– detta “ordinanza” tenuto conto del principio per il quale (Casa., 3^, 20 dicembre 2005 n. 28233) “al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza … è necessario aver riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre”, sì che “costituiscono sentenze – soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c. contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito) anche quando non definiscono il giudizio (v.

per es. Cass. 22 novembre 2003, n. 17780; Cass. 23 maggio 2003, n. 8190)”, al di là del nomem, in base all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 ha natura di vera e propria sentenza perchè:

(1) formalmente contiene tutte le prescrizioni indicate nell’art. 132 c.p.c., recando (in particolare) sia (ai sensi del comma 1) “l’intestazione: Repubblica italiana” nonchè la specificazione che è stata “pronunciata in nome del popolo italiano” sia (ex comma 3) la sottoscrizione del “presidente” e del “giudice estensore”;

(2) sostanzialmente ha affrontato e deciso, in via definitiva per il giudice che la ha emessa, entrambe le eccezioni, di carenza di giurisdizione e di “nullità degli atti istruttori e processuali”, sollevate dallo S. (ivi “convenuto”);

– nessun conforto alla tesi perorata dal ricorrente nelle richiamate “osservazioni” deriva, infine, dalla ordinanza n. 24/10 depositata il 14 aprile 2010 perchè con tale provvedimento la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (pur ritenendo l'”istanza di regolamento preventivo … di dubbia proponibilità”) si è limitata a sospendere il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., comma 1 “non … ravvisan (d)o le condizioni per una pronuncia di manifesta inammissibilità della stessa”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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