Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24075 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3260-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAVONA TERMINALS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO STUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate articola due motivi per la cassazione della sentenza n. 863/2016 della CTR della Liguria che, confermando la sentenza della CPT di Savona n. 19/2012 ha accolto il ricorso della Savona Terminals spa, contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato in D/8 la categoria catastale e in Euro 23.183,00 la rendita proposte dalla società con procedura DOCFA, di un immobile, sito in (OMISSIS), dato in concessione alla società e destinato dalla stessa a deposito di bobine di carta.

In particolare la CTR ha ritenuto che la sentenza appellata avesse correttamente inquadrato l’immobile come privo di autonomia funzionale e reddituale e pertanto da inquadrare, come richiesto dalla contribuente, in categoria E/1 con rendita ridimensionata.

Resiste con contro ricorso la società terminalista, che ha anche depositato memoria nella quale si fa specifico richiamo, a supporto della validità della tesi sostenuta, alla L. n. 205 del 2017, art. 578, (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circ. AE n. 16/E del 2 luglio 2019) secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all’autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali “costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motive di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione del R.D.L. n. 625 del 1939, artt. 2 e 5, convertito con L. n. 1249 del 1939, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6,8 e 40, e D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, che richiama l’art. 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2/01/2007. La CTR avrebbe errato nel non considerare che il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, nel prevedere che “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale” non fa alcun riferimento alla strumentalità del bene che rimane un elemento del tutto irrilevante ai fini della corretta individuazione della categoria catastale. In realtà la norma individua l’autonomia reddituale del cespite e l’attitudine dell’immobile, in sè e per sè considerato, a produrre reddito quali caratteristiche escludenti l’inserimento in categoria E/1.

Con il secondo motivo lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, comma 2, rilevando che i giudici del merito hanno omesso di investigare sulla sussistenza delle specifiche caratteristiche delle costruzioni, richieste dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, comma 2, al fine dell’attribuzione della rendita catastale.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente trattandosi di aspetti diversi dello stesso argomento, meritano accoglimento.

L’immobile di cui si discute, adibito a deposito dalla Savona Terminals spa, secondo il chiaro enunciato della CTR, cui compete un giudizio in fatto sulle caratteristiche del bene, è sicuramente funzionale all’attività svolta dal concessionario, consentendogli di preservare la merce dalle intemperie nella fase del trasporto: ne consegue che l’immobile ha quelle caratteristiche che gli consentono di produrre reddito autonomo e, secondo il consolidato intendimento di questa Corte, non può essere ricondotto alla categoria E1.

Questa Corte di legittimità ha già più volte affrontato la questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale “E”; ciò anche con specifico riguardo alle aree portuali demaniali – coperte e scoperte – attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati (“terminalisti”), e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo. In materia si è, ormai, consolidato un indirizzo interpretativo, del seguente tenore: “”(…) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)” (Cass. n. ord. 10674/19).

Si legge nella decisione n. 34663/2019 che “Il ragionamento seguito dalla Corte procede dalla considerazione che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; – la L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conferma “a contrario” questa osservazione, stabilendo che tra le “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, il che determina una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro. Tale incompatibilità vale anche in ambito portuale, non avendo rilievo, per tale specifico ambito – di cui si discute, il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale derivante dall’impiego dell’area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d’ufficio privato e simili; – la (pacifica) natura di pubblico interesse dell’attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell’assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell’impresa commerciale; – ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che (come osservato da Cass. nn. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015 ed altre) l’attività portuale in questione (pur assoggettata all’autorità di vigilanza nella effettiva rispondenza delle modalità del suo esercizio all’interesse della collettività) è stata dalla legge sottratta a qualsiasi regime di privativa, così da rientrare nel regime comunitario di libera concorrenza e di libera iniziativa economica (L. n. 84 del 1994, art. 21, che ha eliminato la riserva, a favore delle compagnie e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, imponendo la loro trasformazione in società commerciali o cooperative).

La circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d’uso di aree demaniali (come consentito dall’art. 36 c.n.), non esclude, di per sè, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale: “lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non può non avere incidenza in tema di ICI in quanto “ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. cit.)”.

Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto della L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circ. AE n. 16/E del 2 luglio 2019) secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all’autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali “costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Si tratta infatti di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l’aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (comma 579), (cass. 34663/2019).

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.

Si compensano le spese del merito mentre le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società Savona Terminals spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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