Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24075 del 26/09/2019
Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 26/09/2019), n.24075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5907/2015 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VETULONIA
64, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO GENCHI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MARIA TURCO;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE ROMA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che l’avv. G.G. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per la cassazione della ordinanza con cui il tribunale di Roma si è pronunciato sulla sua opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto del Procuratore della Repubblica di Roma del 2 ottobre 2013, avente ad oggetto la liquidazione del suo compenso per l’espletamento di un incarico concernente la acquisizione e l’elaborazione di dati di traffico telefonico, mediante apposite tecnologie hardware e software, con successiva elaborazione grafica dei dati acquisiti, digitalizzazione e stesura di una relazione;
che il tribunale ha confermato la liquidazione degli onorari effettuata dal Procuratore della Repubblica in Euro 10.194,03 ed ha portato una piccola correzione in aumento (Euro 389,34) alla liquidazione del rimborso per spese documentate, elevandola da Euro 2.071,63 a Euro 2.460,97, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione;
che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170;
che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 23.1.2019, per la quale non sono state depositate memorie, mentre il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
che il ricorso principale va giudicato inammissibile, perchè la formulazione delle doglianze non rispetta il principio di specificità (sul quale, cfr. Cass. 11603/18: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito”);
che, infatti, il ricorrente – dopo aver premesso (p. 1, pag. 6) un lungo elenco di norme asseritamente violate nell’impugnata ordinanza e aver denunciato promiscuamente i vizi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – espone le doglianze mosse al provvedimento impugnato nel paragrafo 2.2 (da pag. 40 in poi del ricorso) senza articolarle in motivi specifici, ma sviluppando un continuum argomentativo che non consente a questa Corte di sceverare tra la denuncia di violazione di legge (non individuando il ricorrente le regole di diritto, espressamente enunciate o implicitamente applicate nell’impugnata ordinanza, che contrastino con specifici precetti normativi desumibili dalle disposizioni di cui lamenta la violazione o falsa applicazione) e le censure mosse all’accertamento in fatto operato dal giudice territoriale; censure, peraltro, che sostanzialmente si risolvono nella prospettazione di questioni di merito, in quanto risultano volte a criticare l’apprezzamento delle risultanze di causa operato dal tribunale o a lamentare pretese insufficienze o contraddittorietà della motivazione, in palese difformità dal paradigma fissato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012;
che il ricorso incidentale va, per contro, disatteso, giacchè la statuizione di compensazione delle spese adottata dal tribunale si fonda sul rilievo della parziale reciproca soccombenza, in quanto l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto del Procuratore della Repubblica è stata, ancorchè in parte minima, accolta dal tribunale; è noto, del resto, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 30592/17);
che quindi, in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e ricorso incidentale va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione si compensano, in ragione del mancato accoglimento delle impugnazioni di entrambe le parti;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater;
che analoghi presupposti non ricorrono per il ricorrente incidentale, giacchè il suddetto obbligo non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019