Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24075 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19067-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

70, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GUADAGNO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n. 210/2014/14, depositata il 22.1.2014, che aveva accolto l’appello proposto da V.S. contro la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’importo speso per collaboratore part-time adibito a segretaria.

La parte intimata ha depositato controricorso.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi per lavoro dipendente part-time con funzioni di segretaria dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

La censura, pur ammissibile non riscontrandosi un orientamento univoco sulla questione da parte di questa Corte prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di cui appresso si dirà, è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP) di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta erroneamente sulla mancata ponderazione, ai fini del tributo in esame, dell’attività di un unico collaboratore dipendente part time addetto a mansioni di segretaria – circostanza pacifica anche per la parte ricorrente (v. pag. 3 penultimo cpv ricorso per cassazione) -. Elemento che, per quanto già detto non può in alcun modo integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore reso dalle S.U.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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