Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24074 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1194-2017 proposto da:

L. & C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161 C/O NCTM STUDIO LEGALE ASSOCIATO, presso lo

studio dell’avvocato GIULIANO BERRUTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO MASSIMO ROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI LIVORNO – TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1051/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La L. e C. Srl ricorre per la cassazione della sentenza n. 1051/14/2016 della CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, che ha riformato la sentenza della CTP di Livorno in punto di ammissibilità del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio e confermato l’accertamento dell’Ufficio che, modificando la DOCFA proposta dalla società, aveva attribuito agli immobili proposti per l’accatastamento in E1, il classamento D8.

In particolare la CTR aveva ritenuto l’inserimento di uffici, spogliatoi, aree di stoccaggio merci, tettoie, viabilità, cabina elettrica, secondo le indicazioni della circolare n. 4/07 dell’Agenzia del Territorio, correttamente indicato nella categoria D8 ed attendibili i prezzi unitari di riferimento indicati dall’Ufficio trattandosi di un valore complessivo immobiliare di circa Euro 5.559.671.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente articola due motivi di ricorso, ribaditi anche con memoria:

a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, avendo la CTR ritenuto – non appartenenti alla categoria E/1 – perchè genericamente non rientranti nel “servizio di pubblico trasporto” – immobili di un’area portuale nei quali si svolgono attività strettamente collegate al servizio di carico/scarico, deposito e instradamento merci e che quindi non rappresentano cespiti indipendenti rispetto alla attività della stazione portuale, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40; fatta eccezione per gli uffici in ordine ai quali la ricorrente chiede l’annullamento con rinvio;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'”eccezione di nullita” dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione sulla stima degli immobili a destinazione speciale e su cui il Giudice era tenuto a pronunciarsi ex art. 112 c.p.c., con conseguente dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento di rendita catastale sottostante in quanto non motivato.

I motivi di ricorso sono entrambi infondati e vanno scrutinati congiuntamente, per l’evidente correlazione logica.

Le considerazioni della CTR, in ordine alla natura dell’area rispondono ai principi già enunciati da questa Corte proprio riguardo alle aree demaniali asservite all’attività portuale, come nel caso in esame. Con una decisione che questo collegio condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità, è già stato deciso che “In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017). Come affermato dalla stessa ricorrente emerge che le aree c.d. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, con la conseguenza che alle stesse non può essere applicata alcuna esenzione perchè produttrici di reddito. A tale riguardo va ricordato che: “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, trattandosi di immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026 del 2015; Cass. n. 23067/19; Cass. n. 10674/19).

Per altro verso va ricordato che la stessa ricorrente ha affermato, nell’incipit del primo motivo di ricorso che “Nel caso di specie, l’unico elemento in contestazione tra le parti è un elemento valutativo – ossia il classamento catastale non l’identificazione degli immobili in esame, che pacificamente tra le parti sono…”. Va, allora richiamato, un altro principio, affermato da questa Corte, secondo cui “… qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 23237/2014; n. 12777/18). Di conseguenza bene ha fatto la sentenza qui impugnata a ritenere congrua e completa la motivazione del provvedimento di accertamento e priva di fondamento la censura prospettata dalla società.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

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