Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24074 del 24/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10903-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S. MATERIALI SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
il Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIA
COLI, MARIACARLA BORSIGLIA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 65/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 25/03/2015, depositata il 21/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate emetteva a carico della M.S. Materiali Speciali srl un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di IVA, IRES e IRAP per l’anno 2004 ritenendo inesistente il contratto di sponsorizzazione stipulato dalla predetta con la Holding sas di G.A. e c..
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Modena che lo rigettava con sentenza riformata dalla CTR dell’Emilia Romagna n.65/15/13, depositata il 21.10.2013. Secondo la CTR benchè l’amministrazione fiscale fosse tenuta a fornire prova inequivocabile dell’inesistenza delle operazioni, la parte contribuente aveva dimostrato con dovizia di particolati il carattere effettivo delle operazioni e la legittimità del proprio comportamento anche in ordine allo status fiscale della società emittente. A fronte di ciò, l’Agenzia non aveva documentato quanto dedotto in ordine alla consegna alla contribuente di una somma di denaro in riferimento al contratto stipulato.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. A seguito di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione la società intimata ha depositato memoria.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e 39, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, art. 2976 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce il vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè il vizio di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4.
Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.
Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la riunione del presente giudizio con quello concernente la revocazione della sentenza della CTR qui oggetto di ricorso per cassazione, il secondo motivo di ricorso va esaminato con priorità. Lo stesso è manifestamente fondato e assorbe l’esame del primo motivo.
Giova evidenziare che la CTR, premettendo che l’Agenzia era tenuta a fornire prova rigorosa del carattere inesistente dell’operazione commerciale fatturata alla contribuente, ha ritenuto che quest’ultima avesse fornito “con dovizia di documenti” la dimostrazione del carattere effettivo dell’operazione “anche in ordine allo status fiscale dell’emittente.
Si tratta, a ben considerare, di motivazione apparente e apodittica, non consentendo in alcun modo di verificare su quali basi il giudice di appello sia giunto alle conclusioni dallo stesso rassegnate, resa dunque in spregio all’obbligo, imposto dall’art. 132 c.p.c., n. 4 di esporre i motivi della decisione – cfr., fra le tante, Cass. n. 4488/2014 -.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016