Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24073 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 24/11/2016), n.24073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6590-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 14/11/2012, depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della STM Selene Tess s.r.l. un avviso di accertamento per l’indebita detrazione di costi e l’indebito rimborso di IVA per l’anno 2003 in relazione all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che avevano consentito alla contribuente di ottenere indebite detrazioni IVA e di gonfiare i costi per giustificare il finanziamento ottenuto per la realizzazione di un’iniziativa denominata “Contratto d’area Molise”. La contribuente impugnava l’accertamento innanzi alla CTP di Campobasso che accoglieva il ricorso. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla CTR del Molise con sentenza n. 3/2013/01, depositata il 23.1.2013.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per extrapetizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e degli artt. 2697 e 2700 c.c. nonchè l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi nel giudizio.

Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Premesso che va revocata l’ordinanza collegiale che ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso già ritualmente notificato all’impiegato addetto alla ricezione degli atti della società, il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile e comunque infondato. La censura non coglie nel segno, tenuto conto che l’affermazione sulla quale essa si appunta, inerente l’assenza di presupposti giuridici relativi alla pretesa fiscale, è stata chiarita dalla CTR nel prosieguo della motivazione, al cui interno sono state evidenziate le ragioni che non giustificavano l’emissione dell’avviso di accertamento a carico della parte contribuente. Anche l’accenno alla natura di operazioni oggettivamente inesistenti esposto nella motivazione non costituisce autonoma ratio decidendi della decisione e rende pertanto inammissibile la censura.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

La sentenza impugnata non può dirsi in alcun modo inesistente, contenendo la rappresentazione delle ragioni esposte a sostegno della decisione che, pur parzialmente incongruenti, almeno nella parte in cui si giustifica l’esistenza delle operazioni fatturate dalla Ecomatt sulla base di elementi inconferenti, non inficiano la motivazione della decisione, essenzialmente rivolta ad escludere l’esistenza di elementi idonei a ritenere inesistenti le operazioni commerciali fatturate alla società contribuente.

E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso che, nella sua struttura essenziale, prospetta il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, tutti correlati a circostanze sicuramente decisive per la soluzione della presente controversia.

Ora, rispetto alla postulata inesistenza soggettiva delle operazioni che stava alla base dell’avviso di accertamento, la CTR ha ritenuto di evidenziare l’esistenza delle prestazioni fatturate alla società contribuente tralasciando, tuttavia, l’esame di elementi che avrebbero potuto determinare un esito diverso della lite, attenendo tutti all’esistenza effettiva delle ditte cedenti nonchè a movimentazioni contabili idonee in astratto ad asseverare, se messe in relazione agli elementi appena evidenziati, che i reali intestatari dei pagamenti non erano le ditte emittenti le fatture, ma soggetti diversi.

Sulla base di tali considerazioni va accolto il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo e infondato il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il rimo motivo, rigetta il secondo e accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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