Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24073 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24073 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

CIQL

ORDINANZA

.2401-3

sul ricorso 23405-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
D’AVANZO DOMENICO;
– intimato avverso la sentenza n. 4818/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27.9.2010, depositata il 04/10/2010;

ree,

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23405 sez. ML – ud. 27-09-2013
-2-

• r.g. n. 23405/2011 Inps c. D’Avanzo Domenico
• Oggetto: disoccupazione agricola

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“l. Con ricorso al Tribunale di Trani Domenico D’Avanzo, operaio agricolo a tempo determinato,
conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità

stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del
1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva accolta con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Bari, che riconosceva, fra l’altro, il diritto del ricorrente alla inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della
indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi;
L’intimato non ha svolto attività difensiva;
2. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno
il termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta entro il 31 marzo 1999 ed azionata in giudizio con domanda depositata in data 31 marzo 2003;
3. Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs.
n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss.,
2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
4. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010)
secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato
dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si
applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensio1

di disoccupazione dell’anno 1998; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era

• nistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure
• per un importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello
dell’ordinaria prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da
numerose sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass.

dirizzo;
6. Il secondo motivo è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il
salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle
parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno
1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli
istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
7. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale,
con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4
del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il
calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva”;
8. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente infondato
quanto al primo motivo e manifestamente fondato quanto al secondo”;
2

n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale in-

• Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ri• corso deve essere accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo, conseguendone la cassazione
della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda di inclusione nell’indennità di
disoccupazione agricola della “quota di t.f.r.”, oggetto del secondo motivo di ricorso;
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili sia dall’esito complessivo della lite sia
dalla considerazione della sopravvenienza dell’intervento legislativo da ultimo ricordato, per com-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della “quota t.f.r.” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

pensare tra le parti le spese dell’intero processo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA