Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24072 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24072 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 24691-2012 proposto da:
MELLEY MATTE() MLLMTT60C15E4631, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 32, presso lo studio
dell’avvocato PETRILLO CHIARA, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GENERAL SMONTAGGI SPA, ECOTEC SRL ;

– intimate avverso l’ordinanza n. 3087/2012 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 19/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

Data pubblicazione: 24/10/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per raccoglimento del ricorso come da relazione.

In fatto e in diritto
Rilevato che ravv.Matteo Melley, avendo espletato l’attività di

giugno 2009, ha definito la controversia tra Generai Smontaggi s.p.a. e
Ecotec s.r.l. —quale mandataria dell’A.T.I. costituita con atto Notar
Stivali del 14.11.2005-, ha instaurato dinanzi al Tribunale di La Spezia
un giudizio ex art.702 bis c.p.c. nei confronti delle suddette società per
il pagamento in suo favore del residuo debito per compenso, liquidato
nel lodo stesso dal Collegio; che con ordinanza in data 19 settembre
2012 il giudice ha disposto la sospensione del processo rilevando:
a)che il lodo arbitrale è stato oggetto di impugnazione e la Corte
d’appello ne ha sospeso l’efficacia; b)che, all’esito della impugnazione,
il lodo potrebbe essere riformato anche nella parte che riguarda l’entità
e la liquidazione del compenso dovuto agli arbitri e pertanto sussiste
un rapporto di pregiudizialità ex art.295 c.p.c. tra tale giudizio e la
causa instaurata dal Melley; c)che in ogni caso la sospensione può
trovare fondamento nell’art.337 c.p.c., perché l’efficacia e la validità del
lodo debbono ritenersi necessario presupposto dell’accoglimento della
domanda proposta dal Melley;
che avverso questo provvedimento il Melley ha proposto istanza per
regolamento necessario di competenza a norma dell’art.42 c.p.c.,
deducendo la violazione degli artt.295, 337 e 814 c.p.c.;
che le società intimate non hanno svolto difese;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
raccoglimento del ricorso;

Ric. 2012 n. 24691 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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componente del Collegio Arbitrale che, con lodo deliberato il 17

ritenuto, all’esito della adunanza odierna in camera di consiglio, che il
ricorso meriti accoglimento;
ritenuto che, quanto al riferimento alla sospensione necessaria del
processo a norma dell’art.295 cod.proc.civ., tale riferimento si mostra
erroneo nella specie; che tale norma va applicata solo ove sussista, tra il

pregiudizialità non meramente logica ma tecnico-giuridica, nel senso
che la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi
elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda
altro giudizio che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fattodiritto, imponendosi un identico accertamento al fine di evitare
contrasto di giudicati (cfr.fra molte: Cass. n.16188/12; n.27932/11;
n.17212/11); che nella specie tale situazione non ricorre, atteso che:
a)il giudizio di impugnazione del lodo non investe la liquidazione delle
spese del giudizio arbitrale contenuta nel lodo, considerando che tale
liquidazione attiene ad un distinto rapporto di prestazione d’opera
intellettuale, nè è vincolante per le parti che non intendono accettarla
(art.814 comma 2 e 3 c.p.c.: in tal caso, vi provvede il presidente del
tribunale) sì che inammissibile, per difetto di interesse giuridicamente
qualificato, sarebbe l’eventuale domanda di nullità di tale statuizione in
sede di impugnazione per nullità del lodo (cfr.ex multis:
Cass.n.2702/81; n.6293/84; n.3383/04; n.17034/08); b)nella specie
peraltro tale domanda non risulta neppure essere stata proposta nel
giudizio di impugnazione del lodo, sì che tra i due giudizi vi è anche
diversità di parti, con conseguente impossibilità di attribuire alla
decisione sulla impugnazione l’autorità di giudicato ai fini della
pronuncia sul pagamento del compenso all’arbitro
(cfr.Cass.n.15067/12; n.15053/12);

Ric. 2012 n. 24691 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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processo stesso ed altro pendente tra le stesse parti, un rapporto di

ritenuto che si mostra privo di fondamento anche l’utilizzo nella specie
da parte del Tribunale della facoltà di sospensione attribuita dall’art.337
comma 2 c.p.c. al giudice della causa nella quale sia invocata l’autorità
di una sentenza (nella specie, il lodo arbitrale) resa in altra controversia,
ove tale sentenza sia stata impugnata; che invero la scelta di avvalersi di

considerazione secondo la quale l’efficacia e la validità del lodo
dovrebbero ritenersi necessario presupposto dell’accoglimento della
domanda proposta dal Melley; che tale considerazione non merita di
essere condivisa, perché il diritto dell’arbitro al compenso scaturisce
dal fatto di aver effettivamente espletato l’incarico e non viene meno
per il solo fatto che il lodo sia affetto da vizi di validità (cfr.ex multis
Cass.n.10221/10; n.14799/08; n.13607/02), salva restando
l’esperibilità nei suoi confronti, una volta accolta l’impugnazione con
sentenza passata in giudicato, di una distinta azione di responsabilità ex
art.813 ter c.p.c., dal cui eventuale accoglimento, non già dalla semplice
declaratoria della nullità del lodo, deriverà la qualificazione in termini
di indebito —in tutto o in parte, a seconda dei casi- del compenso
stesso, a norma dell’art.813 ter comma 4 c.p.c.;
ritenuto quindi che la cassazione dell’ordinanza impugnata si impone,
con la conseguente rirnessione delle parti dinanzi al Tribunale di La
Spezia, cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di questo
procedimento;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e
rimette le parti dinanzi al Tribunale di La Spezia, anche per le spese di
questo procedimento.
Roma, 9 luglio 2013

/1v-

tale facoltà viene motivata nell’ordinanza impugnata con l’unica

V

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