Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24072 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 238/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

22.4.2010, depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, esclusa ogni preclusione derivante da un precedente giudicato, accoglieva la domanda proposta da A.R. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche della indennità integrativa speciale computata nell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva. Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con due motivi. La A. è rimasta intimata.

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo motivo e conseguente assorbimento del secondo;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è già stato affermato ( Cass. n. 21703 del 13/10/2009) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità integrativa speciale, prevista alla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 sia perchè il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238), sia perchè l’indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità”.

E’ stato così disatteso il precedente orientamento di cui a Cass. N. 15894 del 2005. La infondatezza della pretesa è stata poi confermata dalla successiva sentenza n. 22112 del 2009, che si è data carico del contrasto, sulla base delle seguenti argomentazioni” Osserva il Collegio che l’indennizzo “di cui all’art. 1, comma 1″ (consistente nell’assegno reversibile) dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”, ai sensi dell’art. 2 cit., comma 1. Il comma 2 dello stesso art. 2 stabilisce che esso è poi integrato da una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959 e succ. mod., prevista per la prima qualifica degli impiegati civili dello Stato.

a) il primo canone di interpretazione legale è quello letterale, imposto dall’art. 12 preleggi, comma 1 e la L. n. 210 del 1992 non disciplina l’indennizzo in questione “nella sua globalità” ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte;

b) l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria onde è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione; le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l’integrazione di cui qui si tratta;

c) l’art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità ossia di ragionevolezza degli indennizzi.

Illegitimamente, quindi, la impugnata sentenza ha incluso la rivalutazione della integrazione, corrispondente all’indennità integrativa speciale.

Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122 del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche si interpreta nel senso che la somma corrispondente all”importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo concernente la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale sulla indennità in godimento. Il contrasto di giurisprudenza e la legge interpretativa sopravvenuta giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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