Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24071 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MOBILIA FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio

dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

Determinazione del Dirigente Generale n. 635/2010 e giusta procura

speciale per atto notaio Igor Genghini di Roma, in data 30.11.2010,

n. rep. 24.620, che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 720/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

21.5.09, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina, per quanto ancora interessa in questa sede, confermava la statuizione di primo grado, che aveva posto a carico di B.S. le spese della consulenza tecnica disposta per accertare, nei confronti dell’Inpdap, il diritto del S., dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Messina, al ricalcolo della indennità premio servizio di cui alla L. n. 152 del 1968, assumendo il lavoratore che questa doveva essere determinata sulla base di 40 anni di servizio e non di 39; La Corte adita rigettava il motivo d’appello proposto sul punto dal B. sul rilievo che la domanda intesa al ricalcolo era infondata e che, nonostante l’esito negativo della consulenza, l’interessato non aveva inteso rinunciare alla pretesa, così costringendo il giudice a decidere nel merito.

Avverso detta sentenza il B.S. ricorre con un motivo, rilevando che quello da lui azionato era credito previdenziale, per cui le spese di consulenza non potevano gravare su di lui se non dimostrando che la pretesa era manifestamente infondata e temeraria, alla stregua dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003;

L’Inpdap è rimasto intimato;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè, in primo luogo, non vi è dubbio che la pretesa fatta valere attenga ad una prestazione previdenziale, trattandosi di differenza richiesta sulla indennità premio fine servizio, avente tale natura;

Inoltre, trattandosi di causa iniziata prima delle modifiche apportate nel 2003, va applicato, quanto alle spese, il testo originario dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;

In relazione a detta disposizione è stato affermato (tra le tante Cass. n. 13269 del 06/06/2007) che ” La temerarietà della pretesa, che, a norma dell’art. 152 disp. att.cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va ravvisata nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza”. La coscienza di detta infondatezza, va esclusa nella specie, come nel caso esaminato dalla sentenza suddetta, perchè, per la negazione della pretesa, si è ritenuto necessario espletare consulenza contabile, segno quindi che la pretesa medesima non poteva considerarsi ictu oculi infondata;

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa va decisa nel merito ponendo a carico dell’Inpdap le spese della consulenza tecnica come già liquidate a carico dell’odierno ricorrente;

La soccombenza nel merito del B. consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, pone a carico dell’INPDAP le spese di CTU come già liquidate a carico dell’odierno ricorrente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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