Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24070 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. II, 26/09/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 26/09/2019), n.24070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21005/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO PASQUALI;

– ricorrente –

contro

CAMPO DI BOVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO DI LESINA, 15, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA ANTONINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3382/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che nel 2004 la società Campo di Bove s.r.l. conveniva in giudizio

Roma Capitale per far accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione a suo favore di due vani di circa mq. 2 ciascuno (uno, al secondo piano, adibito a stanzino ed uno, al terzo piano, adibito a servizio), facenti parte del fabbricato di (OMISSIS);

che i suddetti vani erano rispettivamente collegati ed annessi, lo stanzino al secondo piano, all’appartamento int. (OMISSIS) e, il servizio al terzo piano, all’appartamento int. (OMISSIS), entrambi attualmente in proprietà della società attrice;

che i medesimi vani, insieme con gli appartamenti di cui agli interni 7 e 12, avevano formato oggetto di esproprio per pubblica utilità, negli anni 1939-1940, da parte del Comune di Roma nei confronti dell’allora proprietaria sig.ra R.G.;

che, tuttavia, l’Amministrazione capitolina non aveva mai occupato tali vani, i quali, essendo materialmente collegati agli appartamenti int. (OMISSIS) e int. (OMISSIS), erano rimasti nel possesso della sig.ra R. e, quindi, dei suoi aventi causa;

che, in particolare, detti vani, insieme con gli appartamenti a cui erano annessi, venivano trasferiti con atto pubblico del 6 gennaio 1960 dalla sig.ra R. ai sigg. N.I.G. e C.M. e, con atto pubblico 18 marzo 1969, da questi ultimi alla società Corona s.r.l., cui nel 1988 era succeduta, per fusione societaria, la Campo di Bove s.r.l.;

che Roma Capitale resisteva alla domanda di parte attrice e negava la dedotta usucapione sul rilievo che, a seguito dell’esproprio dei vani in questione, tanto la sig.ra R. quanto i suoi successivi aventi causa dovevano essere qualificati meri detentori, e non già possessori, dei medesimi;

che il tribunale di Roma dichiarava “l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., da parte dell’attrice della proprietà dei due vani, di cui il primo annesso all’appartamento al piano II, interno (OMISSIS), dello stabile sito in (OMISSIS), il secondo annesso all’appartamento situato al piano III, interno (OMISSIS) del medesimo stabile” (cfr. pag. 2, primo capoverso, della sentenza);

che la corte di appello di Roma, in seguito all’appello proposto da Roma Capitale, confermava la sentenza di primo grado;

che la corte capitolina, nel motivare il rigetto del primo motivo di appello dell’Amministrazione municipale, recepiva l’orientamento espresso dalla seconda sezione civile di questa Corte nella sentenza n. 25594/13, secondo cui l’espropriazione per pubblica utilità non determina di per sè un mutamento dell’animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al soggetto espropriato, il quale può legittimamente invocare, ove ne ricorrano le condizioni, il compimento in suo favore dell’usucapione se alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti nè l’immissione nel possesso, nè l’attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell’espropriante, rimanendo del tutto irrilevante, a tale scopo, l’acquisita consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto dominicale;

che Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione di suddetta sentenza sulla scorta di un solo motivo, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1140,1141,1158,1164 c.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25;

che, in particolare, la ricorrente invoca l’orientamento espresso in altre pronunce di questa stessa Corte, alla cui stregua – per l’incompatibilità del decreto di esproprio con qualunque situazione, di diritto o di fatto, col medesimo incompatibile – la sola notifica del decreto stesso determina la perdita dell’animus possidendi in capo all’espropriato, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso “ad usucapionem”, è necessario un atto di “interversio possessionis”;

che, sulla scorta di tale principio, l’Amministrazione capitolina deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la società Campo di Bove s.r.l. non poteva ritenersi titolare di una situazione possessoria, difettando in lei l’animus possidendi,

incompatibile con il provvedimento ablatorio emesso nei confronti della sua dante causa, sig.ra R.;

che l’intimata società Campo di Bove s.r.l. ha presentato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18.1.19, per la quale non sono state depositate memorie illustrative;

ritenuto:

che con l’unico unico motivo di ricorso Roma Capitale pone la questione se la notifica del decreto di esproprio non seguita dalla materiale occupazione dell’immobile espropriato sia di per sè sufficiente a privare l’originario proprietario dell’animus possidendi, trasformandolo mero detentore;

che su tale questione si registrano pronunce divergenti all’interno della giurisprudenza di legittimità, giacchè nel senso dell’automatico spossessamento dell’espropriato si sono espresse le sentenze nn. 13669/07, 6742/14, 12230/16, 26327/16, 24485/17, 23850/18, mentre l’indirizzo opposto è stato sostenuto nelle, più risalenti, sentenze nn. 13558/99, 5293/2000, 25594/13, 5996/14;

che, tuttavia, detta questione – ancorchè approfonditamente analizzata nell’impugnata sentenza in relazione al primo motivo di appello di Roma Capitale, rigettato dalla corte distrettuale in esplicita adesione all’indirizzo (oggi) minoritario della giurisprudenza di legittimità – non è, in definitiva, rilevante ai fini della decisione, giacchè l’impugnata sentenza ha altresì espressamente affermato, che “alla data di notificazione della citazione, il 1 marzo 2004, la Campo di Bove, già Immobiliare Corona, aveva quindi maturato il possesso ventennale ex art. 1158 c.c., anche senza unione ex art. 1146 c.c., del proprio possesso a quello della R. e a quello del N. e della C.” (pag. 8, ultime tre righe);

che la suddetta statuizione non è stata censurata nel ricorso di Rom Capitale;

che – a fronte della statuizione che l’usucapione della società Campo di Bove, già Immobiliare Corona, prescinde dall’unione ex art. 1146 c.c., del possesso della società a quello della sig.ra R. – risulta evidente l’irrilevanza della questione se la stessa sig.ra R. fosse nel possesso o nella detenzione dei vani de quibus; che pertanto il ricorso va, in definitiva, rigettato, perchè non attinge l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata; che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Amministrazione ricorrente a rifondere alla contro:

ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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