Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24070 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23922-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVUOR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA

MASI giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2013 della COMMISSIONE TRIBUTATA REGIONALE

di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 21/03/2013, depositata il

15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 534/40/13, depositata il 15 luglio 2013, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – ha accolto l’appello proposto dal dott. S.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Frosinone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il dott. S. aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2003 al 2007.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Con il secondo motivo, subordinatamente proposto, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per vizio motivazionale, avendo la sentenza impugnata totalmente trascurato di considerare, ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la circostanza relativa all’impiego da parte del contribuente, dalla stessa confermato nelle proprie difese, di una dipendente part time, cui risultavano erogati compensi per gli anni di riferimento.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, sul presupposto di fatto incontestato che il professionista ha impiegato alle proprie dipendenze part time una sola dipendente con mansioni di segretaria, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere il professionista occupato part time alle proprie dipendenze una collaboratrice di studio con le succitate mansioni, non costituisce, infatti, secondo l’arresto dinanzi citato, circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Essendo intervenuta la succitata pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio di legittimità, possono essere compensate tra le parti le spese ad esso relative.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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