Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24070 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24070 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 5298-2012 proposto da:
DE PASQUALE VINCENZO DPSVCN74H11F839E socio e già
amministratore della Italcasalinghi Sri in Liquidazione, DE
PASQUALE GENNARO DPSGNR40C15F839X già liquidatore
della Italcasalinghi Sri in Liquidazione, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO ATTIANESE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PICCOLO PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ITALCASALINGHI SRL in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO ARENULA 34 – V° piano, presso lo studio
dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 24/10/2013

dall’avvocato MESSINA ANTONIO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– controlicorrente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 146/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 30.11.2011, depositata il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che la Italcasalinghi s.r.l. in liquidazione e Vincenzo De
Pasquale —socio già amministratore della stessa- hanno proposto
ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli
n.146/2011, resa pubblica il 22 dicembre 2011 e notificata il 20

gennaio 2012, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza
del 14 luglio 2011 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il
fallimento della società stessa; che la Curatela del Fallimento resiste
con controricorso, mentre l’intimata creditrice istante Equitalia s.p.a.
non ha svolto difese;
considerato che con l’unico motivo i ricorrenti si dolgono del rigetto
del motivo di reclamo diretto a far valere la violazione del principio del
Ric. 2012 n. 05298 ez. M1 – ud. 09-07-2013

EQUITALIA SUD SPA;

contraddittorio per irregolarità ed irritualità della notifica del ricorso
per fallimento e del decreto di convocazione per l’udienza
prefallirnentare: denunciano la violazione di norme di diritto (articoli
140, 148, 149 c.p.c. e 8 legge n.890/1982, nonché 2697 e 2700 c.c.)
perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la querela di

rappresentante Vincenzo De Pasquale sull’avviso di ricevimento della
raccomandata contenente l’avviso di deposito del plico notificato al
predetto ex art.140 c.p.c. nel suo domicilio, sia in relazione alla firma
illeggibile apposta da un preteso delegato per il ritiro presso l’Ufficio
Postale del plico notificato alla società presso la sede legale di Arzano;
ritenuto che il ricorso non sembra meritevole di accoglimento; che la
Corte di merito ha rilevato come la notifica postale si perfeziona, nel
caso in cui il destinatario non sia rinvenuto nel luogo, con il decorso
del termine di dieci giorni decorrente dal compimento delle formalità
prescritte dalla legge (affissione alla porta, o immissione in cassetta,
dell’avviso di deposito del plico presso l’Ufficio Postale e invio al
destinatario di raccomandata a.r. contenente la comunicazione di
avvenuto deposito), se il destinatario (o un suo delegato), durante tale
spazio temporale, non provvede a ritirare il plico presso l’Ufficio
Postale; ed ha quindi osservato che, risultando nella specie ritualmente
espletate le suddette formalità nella notifica del ricorso alla società
presso la sede legale in Arzano risultante dal Registro Imprese, la
inesistenza o falsità della firma del delegato al ritiro (e della delega
stessa) non inciderebbero comunque sul perfezionamento della
notifica stessa (con conseguente irrilevanza dell’ulteriore notifica
presso il domicilio dell’amministratore) per il decorso del termine di
dieci giorni senza il ritiro dell’atto da parte del destinatario;
che tale argomentazione pare sottrarsi alla censura di violazione di
Ric. 2012 n. 05298 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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falso proposta dai ricorrenti sia in relazione alla firma dell’allora legale

legge, che parte ricorrente basa sulla considerazione che il ritiro del
plico, avvenuto in data 24 giugno 2011 ovvero l’ultimo giorno utile,
avrebbe impedito il perfezionarsi della notifica per compiuta giacenza,
ciò che non sarebbe avvenuto se il ritiro fosse avvenuto
successivamente alla maturazione della compiuta giacenza; invero non

falso risultasse infondata e quella in cui risultasse fondata: nella prima,
alla validità ed efficacia del ritiro del plico conseguirebbe il valido
perfezionamento della notifica alla data del ritiro; nella seconda, alla
invalidità ed inefficacia del ritiro conseguirebbe che, non potendosi di
esso tener conto, la notifica dovrebbe ritenersi perfezionata per effetto
dell’infruttuoso decorso del termine della giacenza, peraltro alla stessa
data sopra considerata (non risultando d’altra parte neppure dedotta la
tesi in fatto che vi sia stato, quello stesso giorno, un successivo
tentativo di ritiro da parte di persona legittimata, reso vano dalla
avvenuta consegna dell’atto ad altri in ipotesi non legittimati);
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
a norma degli artt.391 bis e 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”
2. Il collegio, all’esito della adunanza in camera di consiglio, condivide i
motivi in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale del
resto non è stata esposta, né da parte ricorrente né dal Procuratore
Generale, alcuna argomentazione.
Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese , che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.

Ric. 2012 n. 05298 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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sembra potersi sfuggire alla alternativa tra l’ipotesi in cui la querela di

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi C 3.200,00 —di cui
C 3000 per compenso- oltre accessori di legge.

Roma, 9 luglio 2013

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