Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2407 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 14/09/2016, dep.31/01/2017),  n. 2407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

W.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gramsci n. 28,

presso l’avv. Manilio Franchi, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 108/6/10, depositata il 26 maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Del Core, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. W.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso silenzio rifiuto relativo ad istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2005/2007, in quanto proposto prima che il rifiuto tacito si fosse formato.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la “omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo” (in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, art. 156 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 10), sostenendo la tesi secondo cui “il termine dilatorio di 90 giorni per la domanda di restituzione delle somme non dovute può maturare anche durante il giudizio intentato avverso tale silenzio-rifiuto; ma ciò fino alla costituzione dell’Amministrazione già silente”.

Il motivo è infondato, poichè il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate postula il provvedimento di rifiuto, espresso o tacito, del rimborso, la cui inesistenza, dovuta, in quest’ultima ipotesi, al non ancora avvenuto decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’atto impugnabile e cioè di un presupposto processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. nn. 6724 del 2008, 21356 del 2012).

2. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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