Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24069 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23918/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTE 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARBONE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 27/01/2014, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 449/03/14, depositata il 24 febbraio 2014, non notificata, la CTR della Puglia ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa T.M.F. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la Dott.ssa T., medico di base convenzionato con il SSN, aveva presentato per l’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2006. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale la contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Va dato atto che successivamente alla notifica della relazione l’Amministrazione finanziaria ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., a ciò conseguendo, quindi, l’estinzione del giudizio. Non ricorrono, secondo quanto indicato in dispositivo, i presupposti di legge per il versamento a carico di parte ricorrente di ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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