Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24069 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/10/2017, (ud. 07/12/2016, dep.13/10/2017),  n. 24069

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27546-2014 proposto da:

D.B.W.D., D.B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ALFONSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GENNARO COZZOLINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA SANTA CROCE GERUSALEMME 4, presso lo studio

dell’avvocato LORENA LUNARDI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5188/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GUIDO ALFONSI;

udito l’Avvocato GENNARO COZZOLINO;

udito l’Avvocato LORENA LUNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito al sinistro stradale nel quale D.B.A. e D.B.W., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo coinvolto nello scontro con l’auto di proprietà di L.L. sprovvista di copertura assicurativa RCA, avevano subito il primo lesioni personali ed il secondo danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione del veicolo, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9675/2009, rigettava la domanda proposta nei confronti di INA-Assitalia s.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in quanto dal verbale redatto dai VV.UU. risultava che sul veicolo del L. era apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da GAN Assicurazioni s.p.a., sicchè l’azione diretta avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti di tale società.

In parziale accoglimento dell’appello proposto da D.B.W. e D.B.A. avverso la decisione di prime cure, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 3.10.2013 n. 5188, pronunciava sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti del L., non esaminata dal primo Giudice, liquidando il danno biologico e morale puro subito dal conducente nonchè il danno patrimoniale patito dal proprietario del veicolo incidentato, confermando la statuizione di difetto di legittimazione passiva dell’INA Assitalia s.p.a..

La sentenza di appello non notificata è stata ritualmente impugnata per cassazione dai D.B. che hanno dedotto con cinque motivi vizi di violazione di norme di diritto.

Ha resistito con controricorso Generali Italia s.p.a. così modificata la originaria denominazione sociale INA Assitalia s.p.a.

Non ha svolto difese l’intimato L.L. cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 13.11.2014.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, in relazione al quarto e quinto motivo, rimanendo assorbito l’esame degli altri motivi.

I ricorrenti impugnano la sentenza con il quarto motivo deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 669 del 1990, art. 7 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127), e con il quinto motivo denunciando la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e art. 19, lett. b), (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283), per non avere i Giudici di appello considerato: a) che, secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione, soltanto l’esistenza di un contrassegno apparentemente valido, in quanto provvisto di tutti gli elementi prescritti dalla norma, rendeva responsabile, nei confronti del danneggiato, la società assicurativa – dell’autore del danno – che aveva rilasciato tale documento, indipendentemente dalla inesistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo, venendo a fondarsi sulla autenticità di tale documento l’affidamento incolpevole della parte che agisce per il risarcimento dei danni. Nella specie tale ipotesi era esclusa dalla incontestata mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante e dalla carenza nel contrassegno finanche del numero identificativo della polizza; b) che la legittimazione passiva della impresa designata dal FGVS, doveva evincersi dalle ripetute lettere trasmesse da GAN Ass.ni e da ANIA, da cui risultava che il veicolo del L. era sprovvisto di copertura assicurativa.

Osserva il Collegio che risulta incontestata la scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del L. emergente dalle lettere trasmesse ai danneggiati da GAN Assicurazioni s.p.a. e dall’ANIA, ritualmente prodotte nel fascicolo di parte attrice in primo grado (cfr. ricorso pag. 6-7). I documenti in questione sono stati, infatti, esplicitamente esaminati dalla Corte d’appello, come emerge dalla motivazione della sentenza, che ne ha escluso tuttavia qualsiasi rilevanza atteso che la esistenza, validità ed efficacia giuridica del rapporto assicurativo doveva ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento in capo a GAN Assicurazioni s.p.a. della titolarità passiva del rapporto oggetto dell’azione diretta proposta dal terzo danneggiato nei confronti della società assicuratrice, dovendo aversi riguardo esclusivamente al contrassegno assicurativo rilasciato da detta società (art. 7, comma 2, legge 990/1969, ora riprodotto nell’art. 127, comma 2, del Codice Ass.ni private approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), circostanza di fatto che escludeva la azionabilità della domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS.

La statuizione è errata in diritto, venendo a disconoscere la ragione giustificativa sottesa ai principi enunciati in materia da questa Corte.

Il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” è obbligato ex lege a risarcire, tramite la impresa designata, il danno alla persona – nonchè anche i danni alle cose, di importo superiore alla franchigia indicata, ed alle condizioni previste – nei limiti del massimale previsto dalla legge, nei casi in cui “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione” (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. b); D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b)).

Tale essendo il presupposto legale per l’esperimento dell’azione diretta da parte del danneggiato, non può evidentemente porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l’onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata come nel caso di specie- la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS che assume al qualità di parte “ex latere debitoris” del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.

In relazione all’indicato presupposto legale (mancanza di copertura assicurativa), richiesto per l’esercizio dell’azione giudiziale nei confronti del FGVS, è dunque irrilevante la situazione giuridica di “apparenza” -apparente esistenza di una valida polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro- costituita dalla emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica, non venendo in questione tra “soggetto danneggiato” -titolare del diritto al risarcimento- e la impresa designata che agisce in nome e per conto del FGVS -quale soggetto obbligato al risarcimento- alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarità del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici, e non trovando alcun fondamento nel sistema normativo della assicurazione RCA la opponibilità al danneggiato, da parte della impresa designata, del difetto di titolarità passiva del rapporto, in considerazione di una ipotetica prevalenza da attribuire alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale, tale per cui la domanda risarcitoria debba essere esclusivamente rivolta nei confronti dell’assicuratore “apparente”.

Diversamente, il principio dell’apparenza trova, invece, applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la RCA del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno ed il certificato assicurativo “costituivano”, anteriormente alla istituzione del “Centro di informazione italiano” alle informazioni del cui archivio i danneggiati “hanno diritto” di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (artt. 154 e 155; art. 142 bis -introdotto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 6 -, Cod. Ass. Priv.), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza RCA e della identità del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l’azione diretta (L. n. 990 del 1969, art. 18; D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144).

Il sistema normativo dell’assicurazione RCA, desunto in particolare dal combinato disposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 1, art. 18, comma 1 e 2, (attuali D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127, commi 1 e 2, art. 144, commi 1 e 2) e dall’art. 1901 c.c., commi 1 e 2, definisce il rapporto tra terzo danneggiato e società assicurativa del responsabile del sinistro secondo uno schema che si articola in una fattispecie legale complessa, volta a garantire un massimo di tutela al primo, e del quale la polizza RCA costituisce uno degli elementi della fattispecie, rilevando tuttavia, non in quanto atto negoziale validamente produttivo degli effetti giuridici negoziali (aspetto che assume rilievo, invece, nei rapporti tra i contraenti), ma come mero fatto storico, la cui esistenza è “comprovata” (secondo la formula lessicale utilizzata dalle norme: L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127, comma 1; art. 4, reg. ISVAP 6.2.2008 n. 13) dal “certificato di assicurazione”, in cui è indicato in particolare “l’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato”, ed i cui dati -ad eccezione del numero identificativo di polizza- sono riportati anche sul “contrassegno assicurativo”, documenti entrambi emessi dall’assicuratore ed ai quali la legge attribuisce funzione di pubblicità legale ai fini della individuazione della impresa assicuratrice della RCA tenuta in solido all’autore dell’illecito al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato (artt. 9 e 14 del reg. esec. approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; artt. 6 e 9 del regolamento ISVAP 6.2.2008 n. 13. Occorre, tuttavia, osservare che l’obbligo di rilascio ed esposizione del “contrassegno assicurativo” è venuto meno in seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 – “Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici” – che “In considerazione….delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante” ha previsto e reso disponibili “le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse generale”).

In relazione a tale distinto rapporto istituito dalla legge, tra il soggetto danneggiato e la impresa assicurativa del responsabile del sinistro, indicata nel certificato e nel contrassegno, viene, infatti, in questione la esigenza di bilanciare l’interesse del danneggiato ad esperire e proseguire utilmente l’azione diretta nei confronti della impresa risultante dai predetti documenti e l’interesse della impresa a non essere coinvolta nel giudizio laddove tali documenti rappresentino una situazione di mera “apparenza”, non corrispondente alla esistenza di un effettivo rapporto contrattuale tra la impresa ed il responsabile del sinistro (ad esempio perchè il certificato ed il contrassegno stati emessi per errore, ovvero perchè non recano la firma di soggetto abilitato -rappresentante legale della impresa assicurativa-, o ancora perchè il contratto ha cessato anticipatamente di produrre i suoi effetti, o è del tutto inesistente essendo stati falsamente compilati, ovvero materialmente contraffatti, il certificato ed il contrassegno). Orbene il discrimine selettivo dell’interesse da tutelare è stato rinvenuto da questa Corte -con giurisprudenza che può ritenersi costante- nella “riferibilità” del certificato e del contrassegno alla impresa assicurativa emittente, dovendo prevalere la tutela della apparenza sulla realtà nel caso in cui tali documenti possano ritenersi “autentici” ovvero genuini in quanto certamente provenienti dalla società assicurativa in essi indicata, la quale per averli rilasciati all’assicurato o comunque messi in circolazione affidandoli ai propri agenti per la compilazione ed il rilascio, ha determinato causalmente la situazione di apparenza giuridica nella quale ha posto affidamento il danneggiato per l’utile esperimento dell’azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144). La tutela dell’interesse di quest’ultimo incontra, invece, un limite nel caso in cui la società dimostri la inautenticità dei documenti in questione, per essere stati questi materialmente contraffatti nella stampa rispetto al modello originale, ovvero per essere stati i modelli originali in bianco illecitamente sottratti e successivamente compilati con dati falsi, non essendo in tali casi riconducibile la insorgenza della situazione di apparenza ad una condotta (emissione, rilascio, messa in circolazione del certificato e del contrassegno) che possa ritenersi “comunque” riferibile alla impresa di assicurazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 25130 del 13/12/2010; id Sez. 3, Sentenza n. 24089 del 17.11.2011, non massimata; id. Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 27/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 27/08/2014. Vedi Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20374 del 09/10/2015 che estende il principio anche alla procedura di risarcimento diretto ed all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore RCA ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148).

La distinzione dei presupposti richiesti dalle diverse fattispecie legali che regolano l’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del FGVS e l’azione diretta proposta nei confronti della società assicurativa della RCA del soggetto responsabile del sinistro, spiegano la ragione per cui soltanto nel secondo caso trova motivo di applicazione il principio di tutela della apparenza giuridica, in quanto soltanto in tale caso viene in rilevo la esigenza di tutela del soggetto-danneggiato rispetto ad una situazione non conforme alla realtà dallo stesso non determinata e che ha costituito il presupposto – apparente – dell’azione giudiziale esercitata nei confronti della impresa assicuratrice individuata nel certificato assicurativo esibito, o nel contrassegno esposto sul veicolo del responsabile del sinistro.

La tutela indicata è dunque rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato nell’intero impianto normativo come soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado la effettività del ristoro del danno (appunto attraverso la introduzione di rimedi giudiziali specifici quali l’azione diretta nei confronti di soggetto assicuratore sebbene non vincolato contrattualmente, e l’azione risarcitoria esperibile nei confronti del FGVS nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa) e dunque la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata- mancanza di una copertura assicurativa RCA del veicolo danneggiante.

In tal senso va inteso il principio di diritto costantemente enunciato da questa Corte secondo cui “In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127) e dell’art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.”.

Errata in diritto è, pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che in presenza del contrassegno assicurativo (documento rilevato ed annotato nel verbale dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro), sussisteva la esclusiva responsabilità dell’assicuratore apparente, difettando la legittimazione passiva, soltanto residuale, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendo invece essere definita la controversia sul punto in base al seguente principio di diritto:

“In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la “azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività-alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato -anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi- la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex art. 18(attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero -una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competentivin ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA- l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex art. 19, comma 1, lett. b) (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b))”.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, relativamente al quarto e quinto motivi, assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a decidere, attenendosi all’enunciato principio di diritto, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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