Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24068 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24068 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

cLocc .02,40e2

ORDINANZA
sul ricorso 3830-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA 00833920150, – Agente della Riscossione per la
Provincia di Palermo, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 5, INT. 7, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
DELL’OGLIO ROSARIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, ASSOINGI – ASSOCIAZIONE
INCARICHI GIUDIZIARI;

– intimati –

Data pubblicazione: 24/10/2013

avverso il decreto n. 5906/2011 del TRIBUNALE di PALERMO
dell’io’ 0420e depositato il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: ” Il consigliere relatore, letti gli atti depositati;
rilevato che Serit Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione del decreto,
depositato il 22 dicembre 2011 e notificato il 10 gennaio 2012, con il
quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di
legittimazione sostanziale e processuale in capo al procuratore speciale,
l’opposizione, da quest’ultimo proposta in nome della odierna
ricorrente, avverso lo stato passivo del Fallimento della “Lapirocco
piccola soc.coop. a r.l.”, dal quale risultava l’accoglimento solo parziale
della propria istanza di ammissione del credito di € 37.000,34 in
chirografo e di € 135.218,49 in privilegio per contributi previdenziali
iscritti a ruolo; che gli intimati, INPS quale creditore istante e Curatela
del fallimento Lapirocco, non hanno svolto difese;
considerato che, a fronte della contestazione espressa dalla Curatela in
comparsa di risposta circa la carenza in atti della procura speciale, la
società opponente ha, alla prima udienza, prodotto copia di tale
documento; che il Tribunale ha ritenuto tale produzione documentale
tardiva (essendo preclusa la produzione in giudizio della procura
speciale successivamente al deposito del ricorso), e comunque non
idonea a superare la carenza di prova in quanto avente ad oggetto una
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è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

mera fotocopia priva di garanzia di autenticità e di certezza della data
di rilascio; che con il secondo e terzo motivo di ricorso si censurano
tali statuizioni deducendo la violazione o falsa applicazione,
rispettivamente, dell’art.99 comma 2 n.4 1.fall. (nonché il vizio di
motivazione) e degli artt.2712 cod.civ. e 215 cod.proc.civ. (nonché il

ritenuto che entrambe le doglianze appaiono fondate, con
assorbimento delle altre censure; che la regola -posta dall’art.99 comma
2 n.4 1.fall. (come risultante dal D.Lgs.n.169/2007) in sintonia con il
disposto dell’art.165 c.p.c. richiamato dall’art.347 c.p.c. per il giudizio
di appello (con il quale l’impugnazione dello stato passivo condivide
per l’appunto la naura impugnatoria)- secondo la quale le facoltà
probatorie, nella duplice forma della proposizione di istanze istruttorie
e di produzione documentale, debbono essere esercitate dalla parte
attrice nell’atto introduttivo, non sembra giustificare l’inapplicabilità,
nell’ambito del giudizio impugnatorio in esame, dell’art.182 c.p.c., che,
anche nel testo (qui da applicare ratione temporis) anteriore alle
modifiche introdotte con la legge n.69/2009, impone al giudice di
promuovere in qualsiasi fase e grado del giudizio, in difetto di iniziativa
della parte interessata, la sanatoria con effetti ex tunc dei difetti di
rappresentanza della parte, senza il limite delle preclusioni derivanti da
decadenze processuali; che in tal senso si sono espresse da ultimo le
Sezioni Unite (n.9217/2010), precisando in motivazione come il nuovo
testo introdotto dalla legge n.69 —che contempla espressamente la
facoltà di rinnovazione degli atti di conferimento dei poteri al
rappresentante- debba ritenersi espressione di un principio già
desumibile dalla norma precedente; che a maggior ragione quindi non
sembra condivisibile il principio, affermato dal Tribunale nel
provvedimento impugnato, secondo cui la produzione, alla prima
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vizio di motivazione);

udienza, della procura speciale precedentemente rilasciata a favore del
rappresentante della odierna ricorrente sia preclusa dal disposto
dell’art.99 1.fall.; che parimenti non sembra condivisibile l’ulteriore
statuizione circa l’inidoneità probatoria di una copia semplice del
documento anzidetto, ove come nella specie manchi ogni riferimento

conformità di tale copia all’originale: in difetto di tale disconoscimento,
infatti, la copia fotografica della scrittura ha, ex art.2719 cod.civ., la
stessa efficacia della copia autentica;
ritiene che, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, il
ricorso debba essere accolto in camera di consiglio a norma degli
articoli 375 e 380 bis c.p.c. e la causa rinviata al giudice di merito per
un nuovo esame “.
2. Il collegio, all’esito della adunanza in camera di consiglio, condivide i
motivi in diritto evidenziati nella relazione, ai quali peraltro ha espresso
adesione anche il Procuratore Generale.
Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con
rinvio della causa per un nuovo esame al Tribunale di Palermo, che
provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia
la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le
spese di questo giudizio.
Roma, 9 luglio 2013

resid

ad un espresso disconoscimento della controparte in ordine alla

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