Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24068 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SARCONE VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 717/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8/02/10, depositata l’01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Ricci Mauro (delega avvocato Coretti) difensore del

resistente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.A.L. nei confronti dell’Inps di pagamento di differenze sulla indennità di disoccupazione agricola e compensava per due terzi le spese di entrambi i giudizi, onerando l’Istituto del terzo restante, motivando la compensazione parziale con la novità delle questioni e con la complessità delle problematiche svolte;

Avverso detta sentenza ricorre la parte privata, lamentando che la parziale compensazione delle spese sarebbe stata adottata senza idonea motivazione, utilizzando espressioni di stile;

l’Inps ha depositato procura;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 20598 del 30/07/2008 che sia nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento di oggettive difficoltà di accertamenti.

Nella specie la compensazione parziale è stata giustificata per la novità e complessità delle questioni, ossia sulla base di rilievi condivisibili.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese dell’Inps relative alla discussione orale, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della discussione orale liquidate in Euro cinquecento/00.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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