Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24068 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 24068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7358/2016 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GIOACCHINO

BELLI n. 36, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI CAPETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO BALSAMO;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A., in persona dell’Executive Vice presidente Direzione

Commerciale ENI Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA n. 24, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA ANNICCHIARICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CHIATANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 6.11.2015 n. 456, ha dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la impugnazione proposta da L.C. avverso la decisione di prime cure del Tribunale di Taranto del 6.2.2012 che aveva dichiarato la legittimità della risoluzione “ope juris” ex art. 1456 c.c., dei contratti di comodato, affitto di azienda e fornitura in esclusiva, stipulati in data 16.1.2001 con ENI s.p.a., e relativi alla gestione di un impianto di distribuzione carburanti con annesso locale esercizio somministrazione alimenti e bevande e piazzale lavaggio, non avendo il L. ottemperato al pagamento dei canoni, alla clausola di esclusiva della fornitura carburante ed avendo dal 2003 illegittimamente chiuso ed abbandonato il complesso aziendale.

Ricorre per cassazione il L. deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 342 c.p.c..

Resiste ENI s.p.a. con controricorso

Diritto

RILEVATO

– che il ricorso per cassazione deduce motivi concernenti l’errore in cui è asseritamente incorso il Giudice di appello nel ritenere inammissibili i motivi di gravame dedotti con l’atto di appello per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1 lett. 0a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

– che il Giudice di appello ha inteso fondare la pronuncia in rito: 1- sulla mancata individuazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare; 2- sulla mancata indicazione del modo in cui le statuizioni dovrebbero essere modificate; 3- sulla omessa evidenziazione del nesso di causalità tra l’errore denunciato e la decisione impugnata, ritenendo inadeguato al grado di specificità richiesto dalla norma la mera “riproposizione dello stesso iter del primo anche da un punto di vista logico-ricostruttivo”;

– che il ricorrente sostiene di avere impugnato con i quattro motivi di gravame, allegando una errata valutazione delle risultanze probatorie, la statuizione del primo giudice che aveva ritenuto inconfigurabile una responsabilità per inadempimento di ENI s.p.a. per mancato rilascio di certificazioni ed autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento della attività commerciale;

– che nella specie emerge che l’atto di gravame investe l’intero apparato argomentativo della sentenza di prime cure, ponendosi quindi attuale la soluzione della questione della esatta individuazione del grado di specificità richiesto ai fini dell’ammissibilità dei motivi di gravame, declinato in modo assai diverso dalla giurisprudenza di merito ed anche di legittimità, essendo richiesta in alcuni casi la individuazione letterale del passaggio argomentativo posto a fondamento della singola statuizione; in altri casi occorrendo invece mettere in evidente contrapposizione le tesi argomentative della sentenza impugnata con quelle difensive; in altri casi ancora richiedendosi ulteriormente di specificare il nesso di decisività delle contrapposte tesi difensive in quanto idonee a sovvertire la regola finale di giudizio; fino a giungere alla tesi estrema secondo cui l’atto di appello dovrebbe essere strutturato come uno schema di sentenza alternativa a quella impugnata;

– che tali contrasti, determinativi di gravi incertezze che si riflettono negativamente sul diritto delle parti di pervenire attraverso il processo ad una sollecita decisione sul merito della controversia, hanno indotto questa Corte a rimettere alle Sezioni Unite, con ordinanza 15.4.2017 n. 8845, la questione di massima importanza intesa a definire con chiarezza i contorni dei due requisiti di specificità descritti negli artt. 342 e 434 c.p.c..

– che pertanto si rende necessario rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezione Unite si pronuncino sulla questione.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima importanza rimessa con ordinanza di questa Corte sez. Terza n. 8845/2017.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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