Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24067 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 16/11/2011), n.24067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), n.q. procuratore di R.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PRISCILLA 60, presso lo

studio dell’avvocato LAURONI LUCILLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRIPODI DOMENICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO; rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, – PULLI CLEMENTINA, – MAURO RICCI giusta

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1103/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 13/10/09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del resistente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermava la statuizione di primo grado di inammissibilità del ricorso proposto da C.S., in qualità di procuratore di R.M. per eccessiva indeterminatezza, che, in ragione della omessa indicazione dell’oggetto e del fatto giuridico costitutivo del diritto, rendevano impossibile l’individuazione della ragioni della domanda. Con l’atto d’appello la parte privata si doleva che fosse stata dichiarata inammissibile la sua domanda intesa ad ottenere la ricostituzione della pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati, o, in via subordinata, la restituzione dei contributi volontari eccedenti, nonchè per ottenere gli assegni familiari. La Corte d’appello rilevava che nè dal ricorso introduttivo, nè dall’atto di appello era possibile comprendere se l’istante, nel chiedere il riconoscimento di “una prestazione autonoma”, intendesse proporre una domanda di supplemento di pensione ovvero di ricostituzione della pensione, domande aventi invero presupposti diversi. Emergeva da una lettera del patronato in atti che la R., titolare di pensione di vecchiaia, si era vista sospendere l’integrazione al minimo su detta prestazione dal novembre 1995, allorchè aveva ricevuto la prestazione dall’ente previdenziale australiano, essendo residente in (OMISSIS). Di questo fatto la parte istante non aveva però fatto menzione. Inoltre non era stato precisato nè di quali contributi si chiedesse la restituzione ed altrettanto sfornita di elementi era la domanda intesa ad ottenere gli assegni familiari.

Avverso detta sentenza il C. n.q. ricorre, L’Inps ha depositato procura.

Ci si duole in ricorso non sia stato considerato che la richiesta di ricostituzione della pensione sulla effettiva contribuzione versata, o in subordine la richiesta di restituzione dei contributi, tutti elementi reperibili nel fascicolo processuale, – era stata proposta per essere stata eliminata la integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia, ottenuta peraltro con oltre 780 contributi, per cui il Giudice adito avrebbe errato nel non avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi; inoltre la sua era pensione acquisita autonomamente, con i soli contributi italiani, per cui non poteva operare il riassorbimento di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 8 per cui si perde la integrazione al minimo al momento di erogazione di pensione estera, perchè ciò è previsto solo per il caso di pensione ottenuta cumulando contributi italiani e stranieri; inoltre vi sarebbe una lettera dell’Istituto sulla intenzione di dar corso alla restituzione dei contributi;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non risultano validamente contestati in memoria;

Ed infatti per inficiare la sentenza impugnata parte ricorrente non poteva immediatamente trattare il merito della controversia, i cui effettivi contorni peraltro continuano a rimanere oscuri, ma doveva preliminarmente smentire la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale sia dal ricorso introduttivo, sia dall’atto di appello, non emergeva nè l’oggetto della domanda, nè la causa petendi.

Doveva quindi parte ricorrente dimostrare che detta motivazione era errata perchè negli atti invece questi elementi risultavano con chiarezza.

Il che sembra invero da escludere, perchè anche le questioni di merito trattate in ricorso non si fondano su documentazione esaustivamente descritta, ma su considerazioni apodittiche, come il fatto che la pensione italiana era stata acquisita senza il cumulo di contributi stranieri. Ci si chiede inoltre perchè il venir meno della integrazione doveva condurre, secondo la prospettazione della ricorrente, alla restituzione dei contributi, dal momento che la integrazione nulla ha a che fare con la provvista contributiva, ed ancora come e perchè furono versati contributi volontari – ed i motivi per cui se ne chiedeva la restituzione; in tale contesto peraltro era impossibile al giudice di avvalersi dei poteri ufficiosi.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese dell’Inps relative alla discussione orale, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della discussione orale liquidate in Euro cinquecento/00.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA