Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24066 del 24/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 24/11/2016), n.24066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23732-2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO

DEPRETIS 86, presso lo STUDIO CMS A.A. &

CA.SC., rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE FIMIANI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3782/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Beatrice Fimiani difensore del ricorrente che si

rimette e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3782/06/14, depositata il 9 giugno 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dal sig. C.V., consulente societario, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Roma (OMISSIS), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2005 al 2008.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente cumula un duplice ordine di censure, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove documentali, e violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata – nel confermare la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente per carenza di prova, incombente sul contribuente, dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, non essendo stati allegati dinanzi alla CTP i modelli quadri RE e IQ delle dichiarazioni dei redditi per gli anni considerati, nè alcun documento idoneo a dimostrare l’assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui – aveva, totalmente ignorando che con l’atto d’appello erano stati prodotti i documenti in dettaglio indicati, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, a pag. 7 del ricorso, affermato che “nel corso del giudizio di appello nessun elemento nuovo è emerso idoneo a confortare la tesi dell’appellante”.

Va premesso che il motivo è ammissibile, essendo comunque autonomamente enucleabili, nell’ambito dell’unica articolazione, i due diversi ordini di censure (cfr. Cass. sez. unite 2015, 6 maggio 2015, n. 9100).

Il motivo è altresì manifestamente fondato.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054), hanno chiarito che, relativamente al controllo previsto dal nuovo art. 5) dell’art. 360 c.p.c. l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie astrattamente rilevanti. Nella fattispecie in esame risulta invece dal dato testuale della sentenza impugnata che essa abbia totalmente omesso di prendere in considerazione la documentazione legittimamente prodotta dall’appellante in uno al ricorso in appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, di modo che la conferma del giudizio espresso dalla CTP, che si basava proprio sulla carenza della relativa produzione documentale, viene a porsi in maniera assolutamente incoerente con le diverse acquisizioni probatorie del giudizio di appello, che, evidenziando, come indicato dal ricorrente, per ciascun anno di riferimento il valore di beni strumentali pari a zero e l’assenza di costi per lavoratori dipendenti o assimilati, avrebbero dovuto condurre la CTR ad una decisione opposta a quella in concreto resa, per aver il contribuente ottemperato all’onere della prova su di sè incombente quanto all’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Controllo di coerenza della motivazione che parte ricorrente ha sollecitato in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, a fronte di una peraltro solo apparente doppia conforme, formalmente preclusiva, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., u.c., del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5. L’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della CTR del Lazio anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA